Ottemperanza al giudicato sulla carta docente con commissario ad acta (TAR Abruzzo n. 429 del 06.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro che abbia riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente si conclude con l’accoglimento del ricorso e la nomina del commissario ad acta, ove l’amministrazione non vi abbia dato esecuzione nel termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo. L’organo intimato non può giustificare la propria inottemperanza facendo valere la competenza di altro organo centrale del medesimo Ministero, perché ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e), legge n. 241/1990 il responsabile del procedimento adotta o trasmette gli atti all’organo competente. Ai fini del giudizio di ottemperanza non è necessaria l’apposizione della formula esecutiva, ai sensi dell’art. 115, comma 3, cod. proc. amm. Le somme accertate vanno accreditate sulla carta docenti con gli accessori di legge.
Il Fatto
La ricorrente, docente con contratti a tempo determinato negli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2023/24, aveva ottenuto dal giudice del lavoro il riconoscimento del beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, commi 121 e ss., legge n. 107/2015, per un importo di 1.500,00 euro, oltre interessi legali fino al saldo.
Non avendo il Ministero dato esecuzione alla pronuncia nel termine di legge, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Abruzzo, chiedendo l’assegnazione della carta con le modalità e le funzionalità previste dal DPCM 28 novembre 2016 e l’accredito dell’importo riconosciuto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm., rilevando la manifesta fondatezza del ricorso. La motivazione si sostanzia in un sintetico rinvio a un precedente conforme del medesimo Tribunale, ritenuto risolutivo di tutte le questioni poste, inclusa la condanna alle spese.
Il percorso argomentativo del precedente richiamato muove dalla presenza del titolo esecutivo e dalla mancata ottemperanza al giudicato, nonché dal superamento del termine di centoventi giorni dalla notifica della sentenza, ex art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Tale termine, pur calibrato sul processo civile, è ritenuto applicabile al procedimento di ottemperanza con i necessari adattamenti.
Il Collegio chiarisce che la formula esecutiva è richiesta solo ai fini dell’esecuzione civile, mentre l’art. 115, comma 3, cod. proc. amm. esclude espressamente che essa sia necessaria nel giudizio di ottemperanza. Sul versante dell’inerzia, si afferma che l’organo intimato non può invocare la competenza di altro organo centrale del medesimo Ministero chiamato in giudizio, in forza dell’art. 6, comma 1, lett. e), legge n. 241/1990.
Ne deriva l’accoglimento del ricorso: il Ministero deve accreditare le somme sulla carta elettronica della ricorrente, con gli accessori di legge, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Per il caso di perdurante inerzia è nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Prefetto pro tempore di Chieti, con possibilità di delega a un funzionario e ulteriore termine di sessanta giorni. Non sussistono i presupposti per le penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., tenuto conto dell’importo contenuto e della produzione di interessi. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore antistatario. Il Collegio dispone infine la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per l’Abruzzo, per i profili di danno erariale potenzialmente connessi.
Nota della Redazione
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