Ottemperanza giudicato carta docente: 120 giorni e commissario ad acta (TAR Abruzzo n. 428 del 06.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato che impone all’Amministrazione il pagamento di somme di denaro, trovano applicazione i termini dilatori di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, ma opera il necessario adattamento al processo amministrativo. Non è richiesta l’apposizione della formula esecutiva, poiché l’art. 115, comma 3, cod. proc. amm. la esclude espressamente. L’Amministrazione non può giustificare l’inerzia invocando la competenza di altro organo, perché il responsabile del procedimento è tenuto ad adottare il provvedimento o a trasmettere gli atti all’organo competente ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e), della legge n. 241/1990. Accertata l’ottemperanza, il giudice nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.

Il Fatto

Alcuni docenti hanno adito il TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, per ottenere l’ottemperanza alla sentenza con cui il Tribunale di Vasto aveva riconosciuto loro il beneficio della carta elettronica del docente, di cui all’art. 1, commi 121 ss., della legge n. 107/2015. Il giudice ordinario aveva accertato il diritto alla somma per gli anni scolastici indicati.

Nonostante il titolo esecutivo, il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva provveduto al pagamento. I ricorrenti hanno quindi promosso il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., per ottenere l’esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha deciso con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm., rilevando la manifesta fondatezza del ricorso. Ha richiamato il proprio consolidato orientamento, espresso in numerose pronunce conformi, tra cui la sentenza n. 267 del 2025, in tema di ottemperanza a sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro.

Su questo punto il Tribunale ha confermato che trova applicazione l’art. 14 del d.l. n. 669/1996, secondo cui le amministrazioni completano le procedure esecutive entro centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere a esecuzione forzata né notificare precetto.

La norma, pur calibrata sul processo civile, è stata ritenuta applicabile al procedimento di ottemperanza, ma con i necessari adattamenti. In particolare, il riferimento al titolo esecutivo non comporta che questo debba essere spedito in forma esecutiva: l’art. 115, comma 3, cod. proc. amm. stabilisce espressamente che, ai fini del giudizio di ottemperanza, non è necessaria la formula esecutiva.

Quanto all’inerzia dell’Amministrazione, il Collegio ha richiamato l’art. 6, comma 1, lett. e), della legge n. 241/1990: il responsabile del procedimento adotta il provvedimento finale, ove competente, o trasmette gli atti all’organo competente. L’organo intimato non può quindi giustificare la propria inottemperanza facendo valere la competenza di altro organo centrale del medesimo Ministero.

Il ricorso è stato pertanto accolto. Le somme accertate in sentenza, relative al bonus carta docenti, devono essere accreditate in conto carta elettronica del docente, con accessori come per legge, entro sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Per il caso di perdurante inerzia è stato nominato sin d’ora un commissario ad acta, nella persona del Prefetto pro tempore di Chieti, con facoltà di delega a un funzionario, che provvederà entro ulteriori sessanta giorni.

Non sussistono i presupposti per le penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., tenuto conto dell’importo contenuto e della produzione di interessi. Le spese di giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre contributo unificato, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Il Collegio ha inoltre disposto la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per l’Abruzzo per gli accertamenti di competenza sui profili di danno erariale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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