Ottemperanza al giudicato: inerzia della p.a. e nomina del commissario ad acta (TAR Basilicata n. 492 del 28.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’inerzia della pubblica amministrazione nel conformarsi a una sentenza del giudice ordinario integra violazione dell’obbligo di dare esecuzione al giudicato. Decorso infruttuosamente il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, co. 1, del D.L. n. 669/1996, il giudice amministrativo, adito ai sensi dell’art. 112, co. 2, lett. c), cod. proc. amm., accerta l’obbligo di esecuzione e fissa un termine per l’adempimento. L’onere di provare l’avvenuto integrale adempimento grava sul debitore. Per il caso di ulteriore inottemperanza va nominato un commissario ad acta.
Il Fatto
Parte ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del Giudice di Pace di Lagonegro con cui la Regione Basilicata era stata condannata a pagare determinate somme di denaro, ivi incluse le spese di lite liquidate in favore del procuratore nel giudizio di merito, anch’egli ricorrente. La sentenza, notificata in forma esecutiva alla Regione in data 18/6/2024, è divenuta irrevocabile.
L’Amministrazione non ha adempiuto. Parte ricorrente ha dunque proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la fissazione di un termine per l’esecuzione e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento. La Regione, ritualmente evocata, non si è costituita in giudizio.
La Motivazione della Corte
In rito il Collegio verifica la sussistenza dei presupposti dell’azione. È rispettato il termine di cui all’art. 114, co. 1, cod. proc. amm. e quello di cui all’art. 87, co. 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm.. Risulta inoltre infruttuosamente decorso il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, co. 1, del D.L. n. 669/1996, essendo il titolo esecutivo notificato alla pubblica amministrazione in data 18/6/2024.
Nel merito il ricorso è fondato. L’inerzia dell’Ente intimato configura palese violazione dell’obbligo dell’Autorità amministrativa di conformarsi a quanto deciso con provvedimento del giudice ordinario. Il Collegio rileva che non vi è prova dell’avvenuto integrale adempimento prima della notifica del ricorso, e che tale onere grava sul debitore, richiamando sul punto le Sezioni Unite n. 12533/2001.
Va pertanto dichiarato l’obbligo della Regione di dare esatta e integrale esecuzione alla sentenza, provvedendo al pagamento delle somme spettanti a parte ricorrente, detratto quanto già eventualmente corrisposto. Il termine per l’adempimento è fissato in sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore.
Per il caso di ulteriore inottemperanza il Collegio nomina commissario ad acta il Prefetto di Potenza o un funzionario delegato, che provvederà al compimento degli atti necessari all’esecuzione. Le spese per l’eventuale funzione commissariale sono poste a carico della Regione intimata.
Sulle spese del giudizio il Collegio precisa che in esse rientrano, in modo omnicomprensivo, anche le spese accessorie relative ad atti successivi alla sentenza azionata e funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza.
Nota della Redazione
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