Archiviazione dell’istanza di concessione demaniale per incompletezza documentale (TAR Sicilia n. 2301 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella concessione demaniale marittima l’istanza deve essere completa di tutti gli elementi necessari alla valutazione dell’intervento, non potendo la richiesta di integrazioni documentali supplire alle carenze sostanziali del quadro progettuale né alterare il principio di autoresponsabilità del proponente. Allorché le integrazioni richieste non risultino prodotte alla data dell’archiviazione, quest’ultima costituisce esito sostanzialmente vincolato del procedimento. Ne deriva che la mancata comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 è irrilevante, trovando applicazione l’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990, quando l’istante non dimostri la sussistenza di elementi idonei a condurre a una diversa determinazione finale.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato la nota con cui la Struttura Territoriale dell’Ambiente di Messina ha disposto l’archiviazione dell’istanza presentata ai sensi dell’art. 36 cod. nav. per il rilascio di una concessione demaniale marittima, avente ad oggetto un’area destinata alla balneazione e uno specchio acqueo per l’installazione di un corridoio di lancio. L’istanza, risalente al febbraio 2021, era stata seguita da plurime richieste istruttorie.
La società sostiene di avere integralmente ottemperato alle richieste, anche a seguito di un sopralluogo, e assume che l’archiviazione riposi sull’erroneo presupposto della mancata integrazione documentale. Con motivi aggiunti ha impugnato la successiva nota con cui l’Amministrazione ha confermato l’archiviazione, esplicitando le carenze ritenute ostative.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prescinde dall’esame dell’eccezione di sopravvenuta carenza di interesse, sollevata in ragione delle modifiche normative in materia di affidamento delle concessioni demaniali, e affronta direttamente il merito, esaminando congiuntamente ricorso e motivi aggiunti per la loro connessione.
La questione centrale consiste nello stabilire se, alla data dell’archiviazione, la documentazione richiesta fosse stata integralmente prodotta. L’esame degli atti conduce a risposta negativa. L’attività istruttoria svolta non appare né irragionevole né sproporzionata, avuto riguardo alla natura dell’intervento e agli interessi pubblici coinvolti nell’utilizzo del demanio marittimo.
Il Tribunale richiama un proprio precedente, T.A.R. Sicilia, Catania, sez. II, sent. n. 984/2026, secondo cui la richiesta di integrazioni non può supplire alle carenze sostanziali del quadro progettuale né tradursi in un meccanismo che alteri l’autoresponsabilità del proponente. Nel caso concreto difettano il modello D1 munito di codice di controllo, le dichiarazioni antimafia dei familiari conviventi di alcuni soci, lo studio correntometrico e il provvedimento conclusivo di valutazione di incidenza ambientale. La mera indicazione dell’identificativo numerico del modello non equivale al codice di controllo, assolvendo a finalità diverse.
Ne consegue l’infondatezza del dedotto difetto di istruttoria e del travisamento dei fatti, risultando le carenze effettivamente sussistenti. Infondata è anche la censura di difetto di motivazione: il provvedimento, letto unitamente agli atti richiamati e alla nota confermativa, rende percepibili le ragioni della determinazione, né la nota successiva introduce nuove ragioni ostative, limitandosi a esplicitare le medesime carenze.
Accertato che la documentazione non era stata integralmente prodotta, l’archiviazione costituiva esito sostanzialmente vincolato. È pertanto infondata la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990: la società non ha dimostrato, né avrebbe potuto, l’esistenza di elementi idonei a condurre a una diversa determinazione. Il ricorso integrato da motivi aggiunti è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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