Risarcimento del danno da perdita di chance per illegittima graduatoria concorsuale (TAR Basilicata n. 493 del 28.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità aquiliana della pubblica amministrazione per illegittimità di una graduatoria concorsuale, il danno da perdita di chance è risarcibile solo quando il candidato dimostri, in concreto, la seria e rilevante probabilità di conseguire il bene della vita sperato. La liquidazione non coincide con l’intero trattamento economico non goduto, ma è operata in via equitativa, tenendo conto del grado di colpa dell’amministrazione e della mancata prestazione lavorativa. Sull’importo così determinato vanno riconosciuti gli interessi compensativi e la rivalutazione monetaria, anche se non espressamente richiesti.

Il Fatto

Il ricorrente ha partecipato a una procedura concorsuale indetta da un Conservatorio per l’attribuzione di incarichi di insegnamento a tempo determinato nel settore disciplinare “CODI/23 – Canto”. Collocato dapprima al quattordicesimo posto e poi al tredicesimo in sede di autotutela, ha ottenuto l’annullamento della graduatoria dapprima in sede di ricorso straordinario e, successivamente, con una sentenza del giudice amministrativo, che ha onerato l’amministrazione di rinnovare le valutazioni dei titoli artistici.

In esecuzione di quella decisione, l’istituto ha adottato una nuova graduatoria che ha ricollocato il ricorrente al secondo posto. Egli ha quindi domandato il risarcimento del danno per la mancata attribuzione di un incarico nell’anno 2021/2022, quantificandolo nella retribuzione che avrebbe percepito. L’amministrazione ha eccepito la tardività della domanda.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di irricevibilità. Il parziale appello del ricorrente non può valere come acquiescenza al capo di annullamento, perché al momento di quell’impugnazione il potere di appello dell’amministrazione soccombente non era ancora consumato. La sentenza di annullamento è pertanto passata in giudicato nel termine dell’art. 92, co. 3, cod. proc. amm., con conseguente tempestività della domanda risarcitoria ex art. 30, co. 4, cod. proc. amm.

Nel merito, sussistono i presupposti dell’art. 2043 cod. civ. L’illegittimità del provvedimento è stata accertata dalla sentenza di annullamento, quale prius della fattispecie risarcitoria. Il nesso causale è dimostrato dalla seria e concreta possibilità di conseguire l’incarico, in ragione della collocazione al secondo posto e dell’effettivo conferimento di almeno quattro incarichi nel triennio, circostanza non contestata.

La Corte richiama il principio secondo cui il danno da perdita di chance è risarcibile solo in ragione del grado di probabilità di ottenere l’utilità sperata, distinguendo la chance risarcibile dalla mera possibilità. La colpa dell’amministrazione è desunta dalla numerosità dei vizi valutativi e dalla loro reiterazione anche dopo decisioni favorevoli al ricorrente, con violazione dei canoni di imparzialità e buona amministrazione. Non ricorre alcuna ipotesi di errore scusabile.

Quanto alla quantificazione, il danno non equivale all’intero trattamento economico non goduto, né comprende le voci retributive riferibili a prestazione non svolta. Esso è liquidato in via equitativa nella misura del 70% della retribuzione che il ricorrente avrebbe potuto percepire, al netto di oneri fiscali e previdenziali, detratto quanto eventualmente percepito a titolo di indennità di disoccupazione o altro. Al capitale si aggiungono interessi compensativi e rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT. Il Collegio ordina all’amministrazione di proporre il pagamento entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 34, co. 4, cod. proc. amm.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *