Porto di fucile e prognosi di abuso: rilievi familiari e frequentazioni (TAR Lombardia n. 131 del 12.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rilascio del porto di fucile per uso tiro a volo presuppone un giudizio prognostico di affidabilità del richiedente, che l’Autorità di pubblica sicurezza compie in via ampiamente discrezionale. La valutazione comparativa degli interessi privilegia quello alla sicurezza e all’incolumità delle persone rispetto all’interesse del privato, non sussistendo un diritto assoluto al porto d’armi. Il pericolo di abuso delle armi è accertato secondo un ragionamento induttivo di tipo probabilistico, che richiede un attendibile grado di verosimiglianza e non la certezza oltre ogni ragionevole dubbio. Sono legittimamente valorizzati i contesti familiari e le frequentazioni ostativi, nonché i controlli di polizia, quali indici di una possibile compromissione dell’affidabilità.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto il rilascio della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo in data 31.05.2022. Il Questore della provincia di Monza e Brianza ha respinto l’istanza con provvedimento emesso il 05.10.2023 e notificato il 09.10.2023, richiamando i controlli di polizia in cui la richiedente era stata trovata in compagnia di soggetti con precedenti ostativi, la convivenza con un consanguineo segnalato per uso di stupefacenti e con un ulteriore congiunto gravato da precedenti, nonché l’arresto di un dipendente del locale dove lavorava per spaccio, con rinvenimento di dosi di cocaina e iniziale chiusura del pubblico esercizio.

Contro il diniego la ricorrente ha dedotto la tardività del provvedimento, la lesione del diritto di difesa per il rifiuto dell’accesso agli atti, l’insussistenza delle frequentazioni contestate e il venir meno della convivenza con il padre e il fratello. L’Amministrazione ha chiesto la reiezione del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso. Sul piano processuale, il TAR esclude la paventata lesione del diritto di difesa per mancato accesso agli atti: l’ordinamento appresta un’apposita azione giurisdizionale avanti al giudice amministrativo per l’acquisizione degli atti necessari, sicché la mancanza di taluni documenti del procedimento onera il ricorrente a esperire i rimedi ordinari contro il silenzio-rifiuto e non costituisce motivo di annullamento del provvedimento impugnato.

Nel merito, il TAR richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui la motivazione dell’autorizzazione di polizia deve poggiare su un giudizio prognostico in ordine alla possibilità di abuso delle armi, con particolare riguardo alla condotta e all’affidamento del richiedente (Cons. Stato, sez. III, n. 8078/2022 e n. 11045/2022). Il giudizio dell’Autorità di pubblica sicurezza è espressione di una valutazione ampiamente discrezionale, che presuppone un’analisi comparativa degli interessi pubblici e privati coinvolti.

Nel settore delle armi la comparazione assume connotati peculiari: in assenza di un diritto assoluto al porto d’armi, prevale l’interesse pubblico alla sicurezza e all’incolumità delle persone. Il pericolo di abuso è accertato secondo un ragionamento induttivo di tipo probabilistico, che non richiede la certezza oltre ogni ragionevole dubbio, ma una prognosi assistita da attendibile verosimiglianza.

Applicando tali canoni, il TAR rileva che la ricorrente appartiene a un gruppo familiare che opera in modo unitario o coordinato, come desume dal decreto della Prefettura di Milano del 4.9.2023, che ha vietato la detenzione di armi a ogni familiare convivente. A ciò si aggiungono la condanna del padre, il coinvolgimento del fratello in un fatto di violenza e l’assidua frequentazione di soggetti destinatari di divieto. Il giudizio della Questura non è dunque macroscopicamente irragionevole.

Il trasferimento di residenza della ricorrente, successivo all’atto impugnato, è di per sé irrilevante e non costituisce indice sufficiente di allontanamento dalla cerchia delle persone raggiunte da divieto. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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