Accesso agli atti edilizi del vicino: l’ottemperanza al giudicato (TAR Basilicata n. 407 del 10.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Sussiste l’interesse ad accedere alle autorizzazioni edilizie e paesaggistiche e ai relativi elaborati progettuali in capo a chi abita in prossimità di un cantiere edile, per tutelarsi da possibili pregiudizi e per verificare il rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie. Tale interesse non richiede la prova di una utilità ulteriore rispetto al mero bisogno di conoscenza, essendo il diritto di accesso strumentale ad assicurare imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa. Una volta formatosi il giudicato sull’accesso, la parte soccombente che non abbia proposto appello non può più opporsi all’ostensione dei documenti richiesti. Nel giudizio di ottemperanza il giudice assegna un termine all’amministrazione e, in caso di ulteriore inerzia, nomina il commissario ad acta.
Il Fatto
Una proprietaria, la cui abitazione si trova nello stesso fabbricato in cui è collocata quella di un’altra vicina, ha chiesto al Comune l’accesso all’autorizzazione paesaggistica e al secondo permesso di costruire rilasciati a quest’ultima per i lavori di ristrutturazione avviati nel luglio 2023, con occupazione della corte comune. Il Responsabile del Settore Urbanistica ha respinto l’istanza, reputando i documenti reperibili sui siti istituzionali e accogliendo l’opposizione della controinteressata, che contestava la sussistenza di un interesse concreto, non essendo sufficiente la vicinitas, e invocava il proprio diritto alla riservatezza.
L’istanza di accesso è stata accolta con una precedente pronuncia di questo Tribunale, che ha ordinato al Comune di consegnare i documenti entro trenta giorni. Decorso inutilmente il termine e non essendo intervenuto appello, la ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui sussiste l’interesse di chi abita vicino a un cantiere ad accedere alle autorizzazioni edilizie e ai relativi elaborati progettuali. Tale interesse risponde all’esigenza di tutelarsi da eventuali pregiudizi e di far rispettare le leggi in materia di urbanistica ed edilizia.
Non sono configurabili esigenze di riservatezza ostative. Ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. d), L. n. 241/1990 il diritto di accesso può esercitarsi anche verso atti provenienti da soggetti privati, quando vengono acquisiti nell’ambito di un procedimento amministrativo, come accade per i titoli edilizi. L’ostensione va riconosciuta a prescindere dall’utilità che il richiedente potrà trarne, poiché il diritto è finalizzato a soddisfare il mero bisogno di conoscenza anche di portatori di interessi diffusi (cfr. art. 4 d.P.R. n. 184/2006) ed è comunque strumentale ad assicurare imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa (cfr. art. 22, comma 2, L. n. 241/1990).
La vicinitas non è dunque insufficiente a fondare la legittimazione, né rilevano i casi di esclusione previsti dall’art. 24 L. n. 241/1990, non emersi dalla documentazione versata in giudizio.
Nel caso in esame la controinteressata, non avendo proposto appello avverso la precedente pronuncia, non può più opporsi all’accesso ai documenti richiesti. Il ricorso è pertanto fondato. Il Collegio assegna al Responsabile del Settore Urbanistica il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza per provvedere all’adempimento e nomina sin d’ora commissario ad acta il Prefetto di Matera, o un funzionario da lui delegato, per il caso di ulteriore inottemperanza, ponendo a carico del Comune le spese della funzione commissariale. Le spese di giudizio sono liquidate in favore della ricorrente e compensate nei confronti della controinteressata per eccezionali motivi.
Nota della Redazione
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