Carta docente, ottemperanza al giudicato del giudice ordinario (TAR Abruzzo n. 423 del 03.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il termine di 120 giorni di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, opera anche per i provvedimenti del giudice ordinario che impongono all’amministrazione il pagamento di somme di danaro, ma non richiede la spedizione del titolo in forma esecutiva, perché l’art. 115, comma 3, cod. proc. amm. ne fa a meno ai fini dell’ottemperanza. L’amministrazione intimata non può opporre l’incompetenza di altro organo del medesimo Ministero, dovendo il responsabile del procedimento adottare il provvedimento finale o trasmettere gli atti all’organo competente ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e), della legge n. 241/1990. Accertata la mancata esecuzione, il giudice amministrativo accoglie il ricorso e nomina, per la perdurante inerzia, un commissario ad acta.

Il Fatto

La parte ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Pescara una sentenza di condanna con cui veniva riconosciuto il beneficio della carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione, di cui all’art. 1, commi 121 ss., della legge n. 107/2015, in relazione agli anni scolastici indicati in quella pronuncia.

Notificata la sentenza del giudice ordinario, il Ministero dell’Istruzione e del Merito non vi dava esecuzione nel termine previsto. La ricorrente proponeva allora ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, chiedendo l’attuazione del giudicato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva innanzitutto la presenza del titolo esecutivo e l’avvenuto superamento dei 120 giorni dalla notifica della sentenza, termine fissato dall’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996. La norma, pur calibrata sul processo civile, è ritenuta applicabile al procedimento di ottemperanza con i necessari adattamenti.

Sul punto il Tribunale richiama il proprio orientamento, confermato da Cons. Stato, Sez. IV, n. 1772 del 2015 e n. 2654 del 2014, secondo cui il termine è riferito al titolo esecutivo. Tuttavia, precisa il Collegio, solo ai fini dell’esecuzione civile il titolo deve essere spedito in forma esecutiva: l’art. 115, comma 3, cod. proc. amm. stabilisce espressamente che nel giudizio di ottemperanza non è necessaria l’apposizione della formula esecutiva.

Quanto alla dedotta incompetenza di altro organo centrale del medesimo Ministero, il Tribunale osserva che l’art. 6, comma 1, lett. e), della legge n. 241/1990 impone al responsabile del procedimento di adottare il provvedimento finale, ove competente, ovvero di trasmettere gli atti all’organo competente. L’amministrazione intimata non può quindi giustificare l’inottemperanza invocando la competenza di un diverso organo.

Il ricorso è pertanto accolto. Il Ministero deve eseguire la sentenza del giudice ordinario, accreditando le somme relative alla carta docenti sulla carta elettronica della docente, con gli accessori di legge, entro 60 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza.

Per il caso di perdurante inerzia, il Collegio nomina sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Prefetto pro tempore di Pescara, con possibilità di delega a un funzionario, il quale provvederà entro ulteriori 60 giorni. Non sussistono i presupposti per le penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., tenuto conto dell’importo contenuto e della produzione di interessi. Le spese di giudizio, liquidate in € 500,00 oltre contributo unificato e accessori, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del legale antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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