Annullamento d’ufficio del permesso di costruire oltre il termine senza falsa rappresentazione (TAR Campania n. 776 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il potere di annullamento d’ufficio del titolo edilizio oltre il termine di sei mesi previsto dall’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 è esercitabile solo quando il privato abbia indotto l’amministrazione in errore mediante una falsa rappresentazione dei fatti e l’amministrazione sia rimasta nell’impossibilità di avvedersene per causa a sé non imputabile. La ratio del comma 2-bis impedisce il consolidarsi di posizioni di vantaggio conseguite con dolo o colpa grave, non essendo configurabile alcun affidamento meritevole di tutela. Il differimento del dies a quo è ammesso solo se l’impossibilità di una compiuta istruttoria sia addebitabile al comportamento dell’istante, non alla negligenza dell’amministrazione.
Il Fatto
Una società operante nella produzione di manufatti in plastica e vetroresina per la nautica esercitava la propria attività, in forza di fitto di ramo d’azienda, in uno stabilimento realizzato in virtù di una concessione edilizia del 1986 e di un successivo permesso di costruire n. 1594 del 13.4.2006, oltre che di un’autorizzazione alle emissioni in atmosfera.
Dopo un’istanza di autorizzazione unica ambientale presentata nel 2021 e un primo avvio del procedimento di autotutela del marzo 2025, il Comune adottava il provvedimento prot. 9480 del 4.7.2025, con cui annullava in autotutela il permesso di costruire del 2006, sul presupposto di una asserita falsa dichiarazione in ordine alla proprietà e disponibilità dell’intero lotto. Le società ricorrenti impugnavano l’atto davanti al TAR Campania, deducendo l’illegittimità dell’esercizio del potere a distanza di circa vent’anni dal rilascio del titolo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua il referente normativo nell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, il cui comma 2-bis consente l’annullamento oltre il termine semestrale dei provvedimenti conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato.
Secondo l’orientamento richiamato, il superamento del termine è ammesso solo se la condotta della parte ha indotto in errore l’amministrazione, distorcendo la realtà fattuale. Occorre una rappresentazione divergente dal vero, o anche solo parziale, di cui l’amministrazione non possa avvedersi nel corso di un’ordinaria istruttoria e che disveli un intento fraudolento o malizioso del richiedente.
Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui, quando il titolo sia stato ottenuto in base a una erronea prospettazione, l’autotutela è consentita senza necessità di esternare un autonomo pubblico interesse, dovendosi ritenere l’affidamento non meritevole di tutela. Viene inoltre richiamata la pronuncia della stessa sezione, la sentenza n. 2164 del 19.12.2025, che ha collegato la decorrenza del termine al momento della scoperta dei fatti da parte dell’amministrazione, secondo l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 8 del 17.10.2017.
La scoperta sopravvenuta deve però tradursi in una impossibilità di conoscere i fatti imputabile al soggetto che ha beneficiato del titolo, non potendo la negligenza dell’amministrazione tradursi in un suo vantaggio. Applicando tali coordinate al caso concreto, il Collegio rileva che il Comune non ha allegato né dimostrato la propria impossibilità di avvedersi tempestivamente dell’asserita falsità per causa a sé non imputabile, essendosi limitato a richiamare la trascrizione tardiva del lodo arbitrale.
La tardiva scoperta della dedotta falsità rappresentativa è quindi addebitabile all’ente comunale, che avrebbe potuto espletare attività ispettive, di vigilanza e sanzionatorie. Il provvedimento di annullamento è pertanto illegittimo, perché emesso oltre il termine previsto dall’art. 21-nonies. Il gravame è accolto e l’atto impugnato è annullato.
Nota della Redazione
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