Esclusione dal concorso interno per sanzione disciplinare fuori dal biennio (TAR Calabria n. 1291 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le clausole del bando di concorso pubblico, quali lex specialis, vanno interpretate in senso strettamente letterale, senza margine di integrazione da parte dell’amministrazione. Ove il bando ancori espressamente al biennio 2020/2021 le sanzioni disciplinari rilevanti ai fini dell’esclusione e imponga la permanenza dei requisiti fino al termine della procedura, la previsione di permanenza non può essere letta in modo atomistico: essa si riferisce alle medesime cause di esclusione già individuate nel periodo temporale indicato. Ne consegue che è illegittima l’esclusione dal concorso fondata su una sanzione disciplinare irrogata oltre quel biennio, poiché una diversa lettura introdurrebbe surrettiziamente una nuova causa di esclusione, in violazione del principio di tassatività delle clausole di esclusione.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente al ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato, partecipava al concorso interno per titoli e superamento del successivo corso di formazione per la copertura di posti di Vice Sovrintendente. Risultato vincitore, frequentava il corso in modalità e-learning e svolgeva il tirocinio applicativo, superando la verifica finale del 28.10.2022. Con provvedimento del 10.11.2022 l’Ufficio Personale lo informava che non sarebbe stato nominato Vice Sovrintendente, richiamando il decreto del 9.11.2022 di sospensione dal servizio per un mese, a sua volta notificato solo il 18.11.2022 unitamente alla delibera del Consiglio Provinciale di Disciplina del 25.10.2022.
Il ricorrente impugnava sia il decreto sanzionatorio sia il provvedimento di esclusione, deducendo la nullità del primo per difetto di elementi essenziali e l’illegittimità del secondo per vizio di motivazione e per essere la sanzione intervenuta dopo la conclusione del tirocinio. L’istanza cautelare era rigettata e l’appello cautelare respinto dal Consiglio di Stato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto il motivo rivolto avverso il decreto di sospensione disciplinare, giudicandolo infondato. Le carenze contestate — assenza del numero di protocollo, della sottoscrizione e notifica di copia priva di attestazione di conformità — non incidono sulla legittimità dell’atto. La sottoscrizione autografa è elemento essenziale solo per l’originale, non per le copie conformi, e la sua mancanza costituisce mera irregolarità. Parimenti, l’assenza del protocollo può al più configurare irregolarità o incidere sulla prova della data di adozione, non sulla validità dell’atto.
Il Collegio ritiene invece fondato il secondo motivo, relativo al provvedimento di esclusione. L’art. 2.1 del bando stabilisce, al primo periodo, che il personale non deve aver riportato nel biennio 2020/2021 sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione; al secondo periodo, che i requisiti devono permanere, a pena di esclusione, sino al termine della procedura concorsuale, ai sensi dell’art. 3, comma 13, del d.lgs. n. 95 del 2017.
Richiamando il principio per cui il bando costituisce lex specialis e vincola rigidamente l’amministrazione, il Collegio osserva che il secondo periodo, pur connotato da non piena perspicuità, non può essere letto in termini atomistici. Esso va interpretato unitamente al primo periodo, riferendosi all’assenza delle cause di esclusione ivi individuate e, dunque, alle sanzioni irrogate nel biennio 2020/2021.
Una diversa interpretazione, pur accettabile prima facie, introdurrebbe surrettiziamente una nuova causa di esclusione, riferita a un lasso temporale ulteriore e potenzialmente indefinito, in contrasto con il principio di tassatività delle clausole di esclusione, che ne impone stretta interpretazione. Nel caso concreto, la sanzione posta a base dell’esclusione è stata disposta con decreto del 9.11.2022, dunque al di fuori del biennio valutabile.
Il ricorso è pertanto accolto quanto al provvedimento di esclusione, che viene annullato, e rigettato quanto al decreto sanzionatorio. Le spese processuali sono compensate in ragione dell’esito e dell’oggettiva complessità della controversia.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.