Criteri e presupposti per la liquidazione del compenso del commissario ad acta (TAR Puglia n. 52 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il compenso spettante al commissario ad acta – nominato dal giudice amministrativo per l’esecuzione della sentenza di accoglimento del ricorso avverso il silenzio-inadempimento – è liquidato dal tribunale amministrativo ai sensi dell’art. 57 del d.P.R. n. 115/2002 in misura forfetaria, nella somma ritenuta congrua in ragione dell’attività complessivamente svolta, purché dimostrata con apposita relazione agli atti di causa. L’onere del pagamento è posto a carico dell’amministrazione inadempiente, la cui inerzia ha reso necessaria l’attivazione del rimedio satisfattivo.
Il Fatto
La società, gestore di una struttura di residenza sanitaria assistenziale, aveva chiesto alla Regione Puglia l’accreditamento per venti posti letto di RSA di mantenimento; l’amministrazione era rimasta inerte, sicché la ricorrente aveva agito ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm. per l’accertamento dell’obbligo di provvedere. Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, con sentenza della Sezione Seconda, aveva definito il giudizio accogliendo il ricorso e nominando un commissario ad acta per l’esecuzione della decisione. Il commissario – nella persona di un funzionario delegato, nominato dal Prefetto con apposito decreto – aveva svolto l’incarico e, depositata una specifica relazione sull’attività compiuta, aveva presentato istanza di liquidazione del compenso. La Sezione, in camera di consiglio, ha quindi provveduto sulla domanda.
La Motivazione del Tribunale
Il collegio ha ritenuto congruo liquidare in favore del commissario ad acta delegato la somma forfetaria di cinquecento euro, determinata in ragione dell’attività complessivamente svolta, così come descritta nella relazione depositata agli atti del giudizio. La liquidazione si fonda sull’art. 57 del d.P.R. n. 115/2002, che disciplina la determinazione del compenso per gli ausiliari del giudice, applicato al caso dell’organo ausiliario chiamato a dare esecuzione alla sentenza. La misura non è ancorata a parametri tabellari o a una liquidazione a vacazione, ma è rimessa alla valutazione equitativa del giudice, che tiene conto dell’effettivo impegno e della complessità dell’incarico svolto, purché documentato.
Il tribunale ha poi stabilito che il pagamento del compenso debba essere posto a carico della Regione Puglia, parte soccombente e rimasta inadempiente rispetto all’obbligo di provvedere. La scelta è coerente con la funzione satisfattiva del giudizio sul silenzio e con il principio per cui gli oneri dell’esecuzione della sentenza ricadono sull’amministrazione che, con la propria inerzia, ha dato causa al ricorso e alla successiva fase commissariale.
Il provvedimento si segnala per la conferma del carattere forfetario del compenso del commissario ad acta e per l’affermazione del criterio per cui la liquidazione presuppone pur sempre una attività effettivamente svolta, comprovata attraverso una relazione dedicata. Il decreto non entra nel merito dell’adeguatezza della somma, ma chiarisce che la determinazione è rimessa alla prudente valutazione del collegio, alla stregua delle attività documentate.
Nota della Redazione
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