Onere di prova rigorosa sull’epoca di realizzazione del manufatto abusivo (TAR Calabria n. 296 del 20.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di repressione degli abusi edilizi, il potere di rimozione è dovuto e vincolato e prescinde da una specifica motivazione sulle ragioni di pubblico interesse. L’onere di provare il carattere risalente del manufatto, collocandone la realizzazione in epoca anteriore alla legge ponte n. 761 del 1967, grava sul proprietario, sul responsabile dell’abuso e sul detentore, i quali soltanto dispongono degli elementi utili a radicare la ragionevole certezza dell’epoca costruttiva. La prova deve essere rigorosa, fondata su documentazione certa e univoca e su elementi oggettivi di collocazione spaziale e temporale, quali ruderi, fondamenta, aerofotogrammetrie e mappe catastali, mentre la prova testimoniale è del tutto residuale. Una perizia di parte che si limiti a richiamare le dichiarazioni dei proprietari e generici riferimenti alla tipologia strutturale e ai materiali impiegati non assolve tale onere, non essendo dotata di adeguata specificità e verificabilità.

Il Fatto

La ricorrente, intestataria da visura catastale di un immobile, ha impugnato l’ordinanza con cui il comune ha ingiunto la rimozione di opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi. Il manufatto, un locale a piano terra adibito a ricovero mezzi, di circa m. 5,00 x 6,00 e altezza di circa m. 2,50, sarebbe stato realizzato in assenza di permesso di costruire e in violazione della disciplina edilizia e sismica, all’esito di un sopralluogo conseguente a segnalazione di terzo.

Il comune non si è costituito in giudizio. La ricorrente ha dedotto l’illegittimità del provvedimento sotto diversi profili: l’assenza di specificazione dei titoli abilitativi mancanti, la praticabilità della sanzione pecuniaria in luogo della demolizione, l’anteriorità del manufatto al 1942, l’errore nell’indicazione della particella catastale e l’omessa notifica alla stessa ricorrente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla premessa della natura dovuta e vincolata del potere di ripristino dell’ordine urbanistico-edilizio violato. Da tale premessa discende il rigore dell’onere probatorio gravante sul privato che deduca il carattere risalente del manufatto. L’amministrazione, di regola, non è in grado di ricostruire materialmente la situazione edilizia sull’intero territorio, sicché solo il privato può fornire atti e documenti idonei a radicare la ragionevole certezza dell’epoca di realizzazione.

Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui la prova deve fondarsi su documentazione certa e univoca e su elementi oggettivi concernenti la collocazione dei manufatti nello spazio e nel tempo, restando la prova testimoniale del tutto residuale in quanto non verificabile. Nel caso concreto, la perizia prodotta dalla ricorrente non soddisfa tale standard: il tecnico si è limitato a richiamare quanto dichiarato dai proprietari e a un generico riferimento alla tipologia strutturale e ai materiali impiegati, senza introdurre elementi specifici e verificabili. Il primo motivo è pertanto respinto.

Il Collegio esamina poi le ulteriori censure. La protratta inerzia dell’amministrazione è irrilevante, perché il tempo trascorso non radica alcun legittimo affidamento nella conservazione di una situazione illecita e l’ordine di demolizione resta doveroso e vincolato. Quanto all’art. 34 d.P.R. n. 380/2001, la norma riguarda gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire e non è applicabile in assenza di titoli abilitativi rilasciati; l’eventuale applicazione della sanzione pecuniaria va comunque vagliata in fase esecutiva, ove ne ricorrano i presupposti.

Infine, il Collegio ritiene che l’omessa notifica a tutti i comproprietari non incida sulla legittimità del provvedimento, ma ne determini l’inefficacia nei soli confronti dei soggetti non raggiunti, restando la questione superata dalla costituzione in giudizio della ricorrente. La motivazione dell’ordinanza è adeguata, contenendo la descrizione morfologica, costruttiva, dimensionale e ubicativa delle opere e l’individuazione delle violazioni. L’erronea indicazione della particella catastale costituisce mera irregolarità, non inficiante l’atto quando l’interessato sia in grado di identificare univocamente il manufatto e di percepirne la lesività.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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