Obbligo di provvedere sull’istanza di aggiornamento delle rette socio-assistenziali (TAR Sicilia n. 2583 del 02.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’amministrazione regionale è tenuta a provvedere con atto espresso sull’istanza con cui i soggetti gestori di un servizio socio-assistenziale convenzionato chiedono l’aggiornamento della retta, non essendo configurabile un silenzio-inadempimento tollerabile oltre il termine di legge. L’obbligo di provvedere non comporta però alcun automatismo di accoglimento: il rinnovo dei contratti collettivi di categoria non vincola l’amministrazione alla rideterminazione della tariffa. La scelta sull’allocazione delle risorse e sull’erogazione del servizio resta riservata alla pubblica amministrazione, con la conseguenza che il giudice amministrativo non può sostituirsi ad essa nel merito delle scelte di spesa. Il ricorso avverso il silenzio è pertanto accolto limitatamente all’accertamento dell’obbligo di provvedere, con nomina del commissario ad acta in caso di perdurante inerzia.
Il Fatto
Le società e associazioni ricorrenti gestiscono il servizio socio-assistenziale denominato “Casa di accoglienza per gestanti e donne con figli” in forza di convenzioni con la Regione Siciliana. Con decreto assessoriale del 19 giugno 2024 la tariffa era stata rideterminata in euro 76,90. A seguito dell’annullamento dell’art. 3 di quel decreto, disposto dal TAR con sentenza n. 1185/2025, la retta era stata rideterminata in euro 83,17 pro die e pro capite con successivo decreto n. 68 del 17 luglio 2025.
Con istanza del 4 marzo 2026 le ricorrenti hanno chiesto all’amministrazione di avviare il procedimento di adeguamento della tariffa, deducendo gli aumenti del costo medio orario del lavoro conseguenti al rinnovo del CCNL della cooperazione sociale e all’accordo del 17 settembre 2025 sugli educatori socio-pedagogici. Non ricevendo risposta, hanno proposto ricorso avverso il silenzio, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di concludere il procedimento e la condanna al risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha innanzitutto respinto l’istanza di rinvio dell’udienza formulata dalla difesa regionale, rilevando che la situazione rappresentata non integra un caso eccezionale ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. e che la relazione del 1° luglio 2026, richiamata nell’istanza, non risultava in atti.
Nel merito, il giudice ha riconosciuto che sussiste in capo all’amministrazione l’obbligo di provvedere sull’istanza di aggiornamento delle tariffe avanzata dai soggetti privati responsabili dell’erogazione delle prestazioni rese in forza di convenzioni di servizio pubblico. La giurisprudenza, osserva il Collegio, ha già affermato tale obbligo, richiamando C.G.A.R.S. n. 870 del 12 dicembre 2023.
Il Tribunale ha però precisato che da tale obbligo non deriva alcun automatismo di accoglimento. Ammettere un meccanismo automatico comporterebbe una sostituzione degli enti del terzo settore all’amministrazione, sia nell’allocazione delle risorse sia nella definizione del servizio ritenuto ottimale. Il Collegio ha sottolineato che gli accordi retributivi sono stati conclusi tra soggetti estranei alla sfera pubblica, essendo assente l’ARAN, con la conseguenza che scaricare sulle casse pubbliche ogni miglioria retributiva concordata risulterebbe logicamente insostenibile.
Accertata l’inerzia dell’amministrazione oltre il termine sussidiario di trenta giorni previsto dall’art. 2 della legge n. 241/1990, il Collegio ha condannato l’amministrazione all’adozione di un provvedimento espresso, di qualsivoglia natura, entro trenta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza, residuando una conformazione nei soli limiti della sentenza n. 1185/2025.
In caso di persistente inerzia, il Tribunale ha nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della competente Direzione generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, precisando che il munus è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato, richiamando C.G.A.R.S. n. 138 del 15 febbraio 2015. La domanda risarcitoria è stata rinviata alla sede ordinaria, con fissazione dell’udienza pubblica del 15 dicembre 2026.
Nota della Redazione
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