Misure correttive ENAC per rilievi di sicurezza aerea (TAR Lazio n. 5938 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di sicurezza della navigazione aerea, la qualificazione di una non conformità come rilievo di livello 1 ai sensi della norma ARO.GEN.350 dell’Allegato II al Regolamento (UE) n. 965/2012 non richiede che la violazione rientri nelle ipotesi tassativamente elencate dalla disposizione, dovendosi invece avere riguardo alla natura significativa della non conformità e alla gravità ed attualità del pericolo per la sicurezza del volo. La distinzione tra rilievi di livello 1 e livello 2 è operata in ragione delle caratteristiche intrinseche della violazione, come declinate in termini generali dalla norma. L’assegnazione al personale di volo di turni non idonei ad assicurare le condizioni psicofisiche necessarie alla sicurezza delle operazioni e l’adozione di misure ritorsive nei confronti del personale che si dichiari unfit to fly integrano condizioni di pericolo effettivo e carattere di gravità propri delle non conformità di livello 1. La comunicazione dei rilievi da parte dell’autorità di vigilanza è sufficiente per l’imposizione di azioni correttive, a prescindere dall’avvio di procedimenti sanzionatori.

Il Fatto

A seguito del malore occorso a un copilota durante la fase di rullaggio di un volo da Roma Fiumicino all’Avana, la compagnia aerea ricorrente non era riuscita a reperire tempestivamente un equipaggio sostitutivo, causando notevoli ritardi sui voli programmati. Le organizzazioni sindacali segnalavano presunte irregolarità nell’assegnazione del nuovo turno al personale navigante, attivando un audit straordinario dell’ENAC, all’esito del quale venivano contestati alla compagnia rilievi di livello 1 e 2 per violazioni delle norme ORO.FTL.110, ORO.GEN.200 e ORO.GEN.160, con l’adozione di prescrizioni immediatamente vincolanti. La compagnia impugnava gli atti, deducendo l’illegittimità della qualificazione dei rilievi come di livello 1, la violazione del principio di proporzionalità e il difetto di motivazione. L’ENAC eccepiva l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, avendo chiuso le non conformità senza adottare provvedimenti di rigore.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha rigettato l’eccezione di inammissibilità, ritenendo gli atti impugnati dotati di contenuto imperativo e concretamente lesivo, in quanto unici atti della sequenza in cui vengono formulati i rilievi e imposte prescrizioni di conformazione immediatamente incidenti sull’operatività della compagnia.

Con riferimento alla qualificazione dei rilievi come di livello 1, il Collegio ha escluso la tassatività delle ipotesi elencate dalla norma ARO.GEN.350, valorizzando l’esame comparativo delle diverse versioni linguistiche del Regolamento (UE) n. 379/2014, come imposto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia per l’interpretazione del diritto unionale. Le fattispecie di livello 1 si distinguono da quelle di livello 2 per la rilevanza della violazione (significatività della non conformità) e per la gravità e attualità del pericolo per la sicurezza del volo. L’enumerazione contenuta nella lettera b) non è un elenco chiuso ma individua ipotesi in cui il legislatore europeo ha stabilito la corretta qualificazione giuridica.

Il TAR ha inoltre ritenuto che l’assegnazione di turni non idonei a garantire l’adeguato riposo e le misure ritorsive verso il personale dichiaratosi unfit non integrino un mero pericolo potenziale, ma un pericolo effettivo per la sicurezza della navigazione, incidendo direttamente sulle condizioni psicofisiche delle risorse impiegate. Le giustificazioni organizzative addotte dalla compagnia sono state reputate pretestuose, emergendo un quadro indiziario di condotta complessivamente ritorsiva, caratterizzato da gravità, precisione e concordanza.

Infine, il Collegio ha respinto le censure relative alle prescrizioni imposte, ritenendo l’evento del malore del pilota non imprevedibile ma rientrante nella normale alea della gestione operativa, fronteggiabile tramite misure organizzative adeguate, quali la disponibilità di equipaggi di riserva. L’obbligo di comunicazione dei turni è stato considerato misura proporzionata e temporalmente limitata fino all’implementazione del nuovo software, non potendo la compagnia trarre vantaggio dalla propria inadeguata organizzazione. I ricorsi sono stati pertanto rigettati, con compensazione delle spese di lite per la complessità e novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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