Carta Docente non corrisposta: ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Calabria n. 539 del 23.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, sezione lavoro, che abbia condannato l’amministrazione all’attribuzione della Carta Docente, il giudice amministrativo, accertato il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, ordina all’amministrazione di dare piena ed integrale esecuzione al titolo entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. L’accertata inerzia dell’amministrazione legittima la nomina sin d’ora del Commissario ad acta, con facoltà di delega, per il caso di persistente inottemperanza. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Il Fatto

Una docente ha ottenuto dal Tribunale di Locri, Sezione Civile, Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale, una sentenza che ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione in suo favore della Carta Docente, per un valore corrispondente a quello non goduto, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994.

La sentenza è stata notificata all’amministrazione ai sensi dell’art. 14 d.l. n. 669/1996 ed è passata in giudicato. Poiché il Ministero non ha provveduto all’esecuzione, la ricorrente ha agito davanti al TAR Calabria per ottenere l’integrale ottemperanza al titolo esecutivo.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta la questione dell’ottemperanza al giudicato formatosi su provvedimento del giudice del lavoro che riconosce il diritto alla Carta Docente. L’amministrazione, pur ritualmente notiziata, è rimasta inerte, non dando esecuzione spontanea al titolo.

Il Collegio dà innanzitutto atto che il titolo è passato in giudicato ed è stato notificato ritualmente. Verifica quindi il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Il termine risulta ampiamente spirato.

La documentazione versata in atti e le difese svolte comprovano che l’amministrazione non ha ancora provveduto a dare esecuzione al titolo. Il ricorso è pertanto fondato e viene accolto, con declaratoria di inottemperanza del Ministero resistente.

Il Tribunale ordina quindi all’amministrazione di dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza mediante la messa a disposizione dell’importo dovuto entro sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza. Per il caso di inutile decorso del termine, nomina sin d’ora Commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento.

Il Commissario, su istanza della parte attestante il perdurante inadempimento, darà corso al procedimento entro i sessanta giorni successivi, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, inviando poi alla Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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