Il giudizio di inidoneità psico-fisica è irripetibile e la visita medica successiva non prova lo sviamento di potere (TAR Lazio n. 11090 del 16.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La valutazione dell’idoneità fisica in un concorso pubblico è irripetibile, essendo l’idoneità o l’inidoneità integrate unicamente al momento della sottoposizione del candidato alla relativa prova, in ragione della mutevolezza delle condizioni cliniche. Il giudizio espresso dalla Commissione medica di seconda istanza non può essere infirmato da una successiva visita effettuata dal candidato con differenti esiti, la quale prova soltanto una diversa condizione clinica, eventualmente conseguente a interventi di riduzione del deficit visus. La composizione della Commissione di seconda istanza con dirigenti medici appartenenti a un corpo di polizia diverso da quello interessato dalla procedura concorsuale costituisce una garanzia di imparzialità, non già un vizio di costituzione dell’organo.

Il Fatto

La ricorrente impugnava il giudizio di inidoneità formulato dalla Commissione per l’accertamento dei requisiti psico-fisici di seconda istanza all’esito del concorso per Allievo Agente della Polizia Penitenziaria, per un deficit visus all’occhio sinistro non correggibile nei limiti previsti dall’art. 12, comma 6, lettera c), del bando di concorso. A sostegno del ricorso, la candidata deduceva il difetto di istruttoria e di motivazione, evidenziando che una visita oculistica effettuata circa un mese dopo presso l’ASL aveva accertato un visus naturale di 10/10 in entrambi gli occhi. Veniva altresì censurata la composizione della Commissione di seconda istanza, costituita da dirigenti medici della Polizia di Stato, per asserita carenza di imparzialità.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la valutazione dell’idoneità fisica è irripetibile: l’idoneità o l’inidoneità si integrano soltanto al momento della sottoposizione del candidato alla prova. Tale principio trova fondamento nella natura stessa dell’accertamento, che fotografa una condizione clinica necessariamente mutevole nel tempo. La successiva visita oculistica, con esiti differenti, non integra quindi un indice di sviamento di potere da parte della Commissione, ma dimostra semplicemente una diversa condizione clinica della paziente, la quale può conseguire anche all’effettuazione di interventi di riduzione del deficit visus, i cui effetti medio tempore consolidatisi rendono solo apparentemente distonici i due giudizi. Quanto alla composizione della Commissione di seconda istanza, il Collegio ha ritenuto che la presenza di dirigenti medici della Polizia di Stato — corpo di polizia diverso da quello della Polizia Penitenziaria — costituisca un’ulteriore garanzia di imparzialità del giudizio. A nulla rileva la nomina di un Commissario Capo della Polizia Penitenziaria a segretario della Commissione, trattandosi di funzione meramente organizzativa priva di incidenza sul merito delle valutazioni mediche. Il ricorso è stato pertanto respinto, con integrale compensazione delle spese di lite in ragione delle peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *