Ottemperanza al giudicato di condanna e poteri del commissario ad acta (TAR Calabria n. 545 del 27.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato amministrativo di condanna, il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, decorre dalla notificazione del titolo esecutivo alla sede reale dell’amministrazione e deve essere integralmente decorso prima di promuovere l’azione esecutiva. Grava sull’amministrazione, in forza del principio generale desumibile dall’art. 2697 cod. civ., l’onere di dimostrare il puntuale adempimento del titolo. Accertata l’inottemperanza, il giudice ordina all’ente di dare piena ed integrale esecuzione al giudicato entro un termine perentorio e, per il caso di ulteriore inadempienza, nomina sin d’ora il commissario ad acta. Sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla pubblicazione del titolo, ai sensi dell’art. 1282 cod. civ., nonché il rimborso del contributo unificato, che resta a carico della parte soccombente anche in ipotesi di compensazione delle spese.

Il Fatto

La società ricorrente aveva ottenuto, con sentenza di primo grado, l’annullamento di un provvedimento e la condanna dell’amministrazione comunale al risarcimento dei danni, quantificati in complessivi € 171.896,571, oltre al pagamento delle spese di lite. La pronuncia, confermata in appello dal Consiglio di Stato, era stata notificata all’ente in data 21.11.2024.

Il Comune non aveva dato esecuzione alle statuizioni e, anzi, aveva promosso un’azione di revocazione, dichiarata inammissibile. Sollecitato al pagamento, l’ente non aveva fornito alcun riscontro. La società ha quindi agito in ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a., per conseguire la somma dovuta, gli interessi e il rimborso del contributo unificato di primo grado. L’amministrazione, regolarmente evocata, non si è costituita.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza del titolo esecutivo. La statuizione di condanna al risarcimento, confermata in appello e non incisa dal rigetto della revocazione, costituisce cosa giudicata. Il titolo, unitamente alla sentenza di appello, risulta notificato alla sede reale dell’amministrazione il 21.11.2024.

Su questo presupposto il Tribunale ha applicato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, richiamando la conversione operata dalla legge n. 30/1997. Detto termine era ormai decorso al momento dell’azione, risultando così integrata la condizione per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.

Il Collegio ha inoltre richiamato il riparto dell’onere della prova, ricordando che l’amministrazione è tenuta a dimostrare l’avvenuto adempimento, secondo il principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 13533 del 2001. Poiché l’ente non ha provato alcun pagamento, né si è costituito, è stata dichiarata la sua inottemperanza.

Le conseguenze operative sono state articolate su tre piani. Innanzitutto l’ordine all’amministrazione di adottare ogni atto necessario per l’integrale esecuzione del giudicato, entro il termine di 60 giorni. In secondo luogo la nomina preventiva del commissario ad acta nella persona del Prefetto, con facoltà di delega, destinato ad operare in caso di ulteriore inadempienza. Infine la regolazione degli accessori.

Sugli interessi la Corte ha statuito che, in difetto di diversa previsione del titolo, sono dovuti quelli corrispettivi al saggio legale ai sensi dell’art. 1282 cod. civ., con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza. Quanto al contributo unificato, il Collegio ha ribadito che esso resta a carico della parte soccombente anche in caso di compensazione delle spese, perché l’obbligo sorge ex lege per un importo predeterminato ed è sottratto alla disponibilità del giudice, non potendo essere né compensato né modificato. Il commissario dovrà inoltre procedere all’allocazione della somma in bilancio, precisandosi che l’esaurimento dei fondi non costituisce legittimo impedimento all’esecuzione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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