Preliminare di permuta e qualità di soggetto attuatore: diniego di permesso di costruire legittimo (TAR Puglia n. 21 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La qualità di soggetto attuatore di un Programma d’Intervento richiede la formale sottoscrizione della relativa convenzione urbanistica, non potendo un mero preliminare di permuta, sebbene trascritto, produrre effetti inter alios. La mancata sottoscrizione della convenzione costituisce legittimo ostacolo al rilascio dei titoli edilizi, superabile soltanto mediante cessione o modifica della convenzione stessa. In fase cautelare, la prevalenza dell’interesse pubblico alla corretta attuazione della convenzione urbanistica rispetto all’interesse imprenditoriale del richiedente esclude la sussistenza del periculum in mora.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava sei dinieghi di permesso di costruire, relativi a distinti edifici e relative opere di urbanizzazione, deducendo l’illegittimità dei provvedimenti adottati dal Comune. L’Amministrazione resisteva, contestando la fondatezza del ricorso e la sussistenza dei presupposti per la tutela cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, all’esito della sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha ritenuto il ricorso non assistito dal fumus boni juris. Ha osservato, in via assorbente, che la mancata sottoscrizione della convenzione urbanistica del 13 dicembre 2013 da parte della società ricorrente non consente di riconoscere in capo alla stessa la qualità di soggetto attuatore del Programma d’Intervento.
Secondo il Collegio, un mero preliminare di permuta, sebbene sottoscritto e trascritto in data antecedente, non può produrre effetti inter alios, non essendo idoneo ad attribuire alla società la legittimazione richiesta per l’ottenimento dei titoli edilizi. Il Collegio ha inoltre rilevato che tale ostacolo è superabile mediante cessione o modifica della convenzione.
Quanto al periculum in mora, il Tribunale ne ha escluso la sussistenza, ritenendo prevalente l’interesse pubblico alla corretta attuazione della convenzione urbanistica rispetto all’interesse imprenditoriale della ricorrente. Alla reiezione dell’istanza cautelare è conseguita la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di fase, liquidate in euro 1.000, oltre accessori come per legge.
Nota della Redazione
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