Atto meramente confermativo e inammissibilità del ricorso per carenza di interesse (TAR Calabria n. 392 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento amministrativo che si limita a correggere un errore materiale del precedente atto e a circoscriverne i destinatari, senza innovare la situazione giuridica dei soggetti già incisi, costituisce atto meramente confermativo e non è autonomamente impugnabile. L’impugnazione proposta avverso tale atto è inammissibile per carenza di interesse, poiché l’eventuale annullamento non arrecherebbe alcun vantaggio a chi sia già stato leso dall’atto presupposto, rimasto inoppugnato e consolidatosi. La domanda risarcitoria connessa alla pretesa illegittimità di un atto non lesivo è rigettata ai sensi dell’art. 30, comma 5, c.p.a.; parimenti è rigettata, ai sensi dell’art. 30, commi 2 e 3, c.p.a., la domanda riferita all’atto presupposto non impugnato, anche per la genericità del quantum.
Il Fatto
La società ricorrente è concessionaria, dal 29 novembre 2019, di un’area demaniale marittima all’interno del porto di un Comune. Il Sindaco, con ordinanza n. 227 del 18.03.2021, aveva ordinato alla ricorrente, in solido con le società che l’avevano preceduta nella gestione dell’area, la rimozione dei rifiuti ivi insistenti e il ripristino dello stato dei luoghi, a tutela della salute pubblica.
Con successiva ordinanza n. 232 del 23.03.2021 il medesimo Sindaco, rilevato un “mero errore materiale”, dispose la cancellazione dei riferimenti ai proprietari delle imbarcazioni, estranei all’ordine. La ricorrente ha impugnato esclusivamente l’ordinanza di rettifica n. 232, chiedendo altresì l’accertamento della responsabilità del Comune e delle precedenti concessionarie per le spese di bonifica sostenute.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente esaminato l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse, sollevata dall’amministrazione resistente per mancata impugnazione dell’atto presupposto immediatamente lesivo. L’eccezione è stata ritenuta fondata.
Con l’ordinanza n. 232 il Sindaco si è limitato a circoscrivere il novero dei destinatari del precedente ordine di rimozione, escludendo esclusivamente i proprietari delle imbarcazioni. Si tratta, per quanto di interesse, di un atto meramente confermativo dell’ordine già rivolto alla società ricorrente: dall’eventuale rimozione di tale atto la ricorrente non trarrebbe alcun vantaggio, poiché la sua sfera giuridica era già stata incisa dall’ordinanza n. 227, notificata in pari data e consolidatasi per mancata impugnazione. Il Collegio richiama sul punto T.A.R. Lombardia Milano sez. III, 7/05/2024, n. 1381 e Consiglio di Stato sez. I, 28/09/2023, n. 1236.
Quanto alla domanda risarcitoria, rientrante nella giurisdizione amministrativa ex art. 30 c.p.a., essa è stata rigettata. Nella prospettazione ricorsuale il danno è connesso alla pretesa illegittimità dell’ordinanza n. 232 che, come evidenziato, non ha pregiudicato la sfera giuridica della ricorrente, trattandosi di atto confermativo di quello immediatamente lesivo e incontestato (art. 30, comma 5, c.p.a.).
In via subordinata, ove i danni fossero ritenuti eziologicamente connessi all’ordinanza n. 227 rimasta inoppugnata, la domanda sarebbe comunque rigettata, ai sensi dell’art. 30, commi 2 e 3, c.p.a., a prescindere dalla pretesa illegittimità dell’agere pubblico, per estrema genericità del quantum, rimasto imprecisato.
Il ricorso è dunque inammissibile quanto alla domanda di annullamento e infondato quanto alla domanda risarcitoria. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.