Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso amministrativo (TAR Abruzzo n. 271 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dalla parte ricorrente prima dell’introito del ricorso per la delibazione nel merito determina la declaratoria di improcedibilità del gravame ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. In virtù del principio fondamentale della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso ed il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito, ove la parte attrice abbia dichiarato di rinunciarvi o di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati. La cessazione dell’interesse può dipendere dal decorso del tempo quando l’atto impugnato abbia efficacia limitata e sia ormai scaduto.
Il Fatto
La società ricorrente aveva impugnato dinanzi al TAR Abruzzo gli atti del Comune di Ovindoli concernenti l’assegnazione temporanea di un posteggio isolato in località parcheggio Dolce Vita per il periodo dal 30 dicembre 2022 al 31 marzo 2023, tra cui il verbale della Commissione dell’Ufficio SUAP, la determinazione dirigenziale di assegnazione, il bando di concessione e la successiva concessione alla ditta controinteressata. Il ricorso era affidato a sette motivi di impugnazione, incentrati sulla violazione delle regole del bando, sulla incompetenza dell’organo procedente, sulla violazione del soccorso istruttorio e dei principi di trasparenza.
Costituitosi il Comune resistente, la parte ricorrente rinunciava all’istanza cautelare. Con nota del 14 aprile 2026, la società dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, atteso il lungo tempo trascorso e la scadenza ormai intervenuta della concessione temporanea, chiedendo la declaratoria di improcedibilità con compensazione delle spese. Il Comune aderiva espressamente alla richiesta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La pronuncia si fonda sul principio fondamentale della domanda, in base al quale il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato.
Il giudice adito non ha alcuna possibilità di decidere nel merito quando la parte attrice, prima dell’introito del ricorso per la delibazione nel merito, abbia dichiarato di rinunciarvi o di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati. A sostegno di tale principio il Collegio richiama il costante orientamento giurisprudenziale, espresso in particolare da Consiglio di Stato, Sez. V, 14 ottobre 2014, n. 5113.
Nel caso di specie, la concessione del posteggio aveva efficacia limitata al periodo dal 30 dicembre 2022 al 31 marzo 2023, ormai interamente decorso al momento della dichiarazione di parte ricorrente. La cessazione dell’efficacia temporale dell’atto impugnato aveva fatto venir meno ogni utilità concreta dell’eventuale pronuncia di annullamento, rendendo il ricorso privo di interesse.
Il Collegio ha altresì disposto la compensazione delle spese di lite, valorizzando l’adesione del Comune resistente alla richiesta di parte ricorrente e la sussistenza di sufficienti ragioni per derogare al criterio della soccombenza.
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Nota della Redazione
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