Il cancello chiuso è ostacolo al libero accesso alla battigia anche se dotato di pulsante di apertura (TAR Liguria n. 270 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, un manufatto quale un cancello che, pur dotato di un pulsante che ne consente l’apertura, si presenti come un ostacolo strutturale e permanente sul percorso di accesso alla battigia, costituisce violazione del diritto di libero accesso al mare statuito con sentenza passata in giudicato. La presenza di un dispositivo che richiede un’attivazione da parte dell’avente diritto non è idonea a garantire l’accesso libero e incondizionato, atteso che il fruitore del bene demaniale deve poter accedere senza necessità di alcuna cooperazione da parte del concessionario. Ne discende il rigetto della domanda cautelare di sospensione dell’ordinanza comunale che impone l’apertura del varco.
Il Fatto
La vicenda trae origine dalla sentenza del TAR Liguria che aveva respinto il ricorso proposto dal Circolo Velico Monterosso contro l’ordinanza comunale che imponeva di consentire l’accesso al mare e alla battigia dell’area in concessione. Il Comune di Monterosso al Mare, a seguito di tale pronuncia, adottava una nuova ordinanza con cui intimava al legale rappresentante del sodalizio di tenere costantemente aperto il cancello di accesso al circolo, per consentire il transito pubblico verso la battigia.
Avverso tale ultima ordinanza, il Circolo Velico proponeva ricorso per ottemperanza, chiedendo chiarimenti sulla portata della sentenza e l’annullamento o la dichiarazione di nullità del provvedimento comunale per elusione o violazione del giudicato. Con la medesima istanza, il ricorrente chiedeva la sospensione cautelare dell’efficacia dell’ordinanza impugnata, deducendo l’illegittimità del provvedimento e le esigenze connesse alla gestione della propria attività.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, nella camera di consiglio del 16 luglio 2026, ha valutato la domanda cautelare alla luce del consolidato principio secondo cui il ricorso non è assistito da plausibili profili di fondatezza. Il Collegio ha osservato che il cancello, ancorché dotato di un pulsante che consente l’apertura, costituisce comunque un ostacolo rispetto al libero accesso statuito nella citata sentenza.
La decisione si fonda sulla considerazione che la conformazione del manufatto, pur non impedendo materialmente il passaggio, determina una barriera che richiede un’attività positiva da parte del fruitore per poter accedere alla battigia. Tale meccanismo, secondo il Collegio, non risulta compatibile con la portata del diritto sancito dal giudicato, che impone un accesso libero non subordinato alla collaborazione del concessionario.
Il TAR ha tuttavia accolto parzialmente le istanze del ricorrente, facendo salva la possibilità per il Circolo di mantenere il cancello chiuso durante l’orario serale e notturno, segnatamente dalle ore 19.00 alle ore 9.00, come orari limite, in ragione delle esigenze manifestate nel ricorso. Tale precisazione consente di contemperare il diritto pubblico di accesso con le legittime esigenze organizzative del concessionario.
In conclusione, il Collegio ha respinto la domanda cautelare con le precisazioni di cui in narrativa, fissando per la trattazione del ricorso per ottemperanza la camera di consiglio del 16 ottobre 2026 e compensando le spese della presente fase cautelare.
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Nota della Redazione
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