Terzo condono in area vincolata: insanabilità anche per vincoli relativi (TAR Sicilia n. 2412 del 31.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di terzo condono edilizio in Sicilia, l’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003, recepito dall’art. 24 della l.r. n. 15/2004, sancisce l’insanabilità delle opere realizzate in area soggetta a vincolo paesaggistico istituito prima della loro esecuzione, a prescindere dalla natura assoluta o relativa del vincolo. La declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della l.r. n. 19/2021 ha confermato che le norme statali sui limiti massimi del condono costituiscono norme fondamentali di grande riforma economico-sociale, presidio inderogabile della tutela del paesaggio riservata allo Stato. Ne consegue che il previgente orientamento del C.G.A.R.S., favorevole alla condonabilità in presenza di vincoli relativi, è incompatibile con il quadro costituzionale. Il diniego sopravvenuto dell’autorità preposta al vincolo è atto vincolato di primo grado, non esercizio di autotutela, e non richiede il preavviso di diniego.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Soprintendenza competente ha rigettato il parere di compatibilità paesaggistica propedeutico alla definizione dell’istanza di condono edilizio presentata nel 2004 ai sensi dell’art. 32 del d.l. n. 269/2003, ordinando la rimessione in pristino dello stato dei luoghi. L’abuso consiste nell’ampliamento di un fabbricato ad uso abitativo, realizzato in area soggetta a vincolo paesaggistico imposto sin dal 1974 e dal 1979.

Il diniego comunale originario era stato annullato in sede di ricorso straordinario al Presidente della Regione, con decreto adottato conformemente al parere del C.G.A. a Sezioni Riunite fondato sul previgente orientamento circa l’ammissibilità del terzo condono in presenza di vincoli relativi. In esecuzione, il Comune ha riattivato l’iter trasmettendo la richiesta di nulla-osta nel 2017. La Soprintendenza ha poi opposto il diniego, in conformità alla circolare assessoriale emanata dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 252 del 2022.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ricostruisce il regime del terzo condono come sistema di assoluto rigore. Ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003, le opere realizzate su immobili vincolati prima della loro esecuzione, in assenza di titolo e non conformi agli strumenti urbanistici, sono insanabili indipendentemente dalla natura assoluta o relativa del vincolo. In area vincolata la sanatoria resta ammessa solo se ricorrono congiuntamente quattro presupposti: anteriorità delle opere al vincolo, conformità urbanistica, tipologia di opere minori senza incremento di volumetria o superficie, parere favorevole dell’autorità preposta.

Nel caso concreto l’abuso integra un ampliamento volumetrico riconducibile alla tipologia 1 dell’Allegato 1 al d.l. n. 269/2003, su area vincolata da epoca anteriore alle opere. L’opera è dunque incondonabile ex lege.

La Corte respinge la tesi della persistente vigenza dell’art. 23 della l.r. n. 37/1985. La sentenza della Corte costituzionale n. 252 del 2022 ha espunto dall’ordinamento la norma regionale che consentiva la sanatoria degli abusi in aree a vincolo relativo, chiarendo che i limiti di condonabilità sono presidio della tutela paesaggistica riservata in via esclusiva allo Stato. Quanto al preteso giudicato sul decreto presidenziale, il Tribunale rileva che la decisione resa su ricorso straordinario non configura giudicato in senso tecnico; inoltre la Soprintendenza non è stata parte del procedimento e il decreto si è limitato ad annullare il diniego comunale per difetto di istruttoria. Trattandosi di rapporto non esaurito, l’amministrazione doveva applicare il quadro normativo vigente, conformandosi agli effetti retroattivi della pronuncia di incostituzionalità.

È infondata anche la censura sulla formazione del nulla-osta per silentium. Il silenzio-assenso non è configurabile a fronte di istanze contrastanti con divieti normativi assoluti di insanabilità, operando come modulo di semplificazione e non di deroga alle condizioni sostanziali. Le norme speciali richiamate qualificano l’inerzia dell’autorità paesaggistica come silenzio-rifiuto, e l’art. 17-bis della l. n. 241/1990 non trova ingresso nei procedimenti di condono straordinario. Escluso l’assenso tacito, il diniego è atto originario e non autotutela.

Infine, la violazione dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990 non determina annullamento: il provvedimento ha natura vincolata e il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso. Il ricorso è respinto, con integrale compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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