Ordinanza di demolizione annullata per conformità delle opere al titolo edilizio (TAR Calabria n. 344 del 30.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di demolizione di opere edilizie è illegittima quando la consulenza tecnica d’ufficio accerta che le opere contestate sono conformi ai titoli abilitativi, o ad essi riconducibili entro le tolleranze, e che non sussistono nuove realizzazioni. Il tetto di copertura a falde assentito con permesso di costruire e con il nulla osta paesaggistico non integra la totale difformità ex art. 31 del d.P.R. 380/2001 per mere discrepanze millimetriche prive di incidenza su superfici, volumi e sagoma. Il vano destinato all’alloggiamento di impianti tecnologici, di volume inferiore al 20% dell’edificio principale, costituisce pertinenza ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e.6), del d.P.R. 380/2001 e, non determinando superficie né volumetria utile, non è sanzionabile con la demolizione.

Il Fatto

I proprietari di un immobile hanno impugnato l’ordinanza con cui il Comune ha ordinato, a pena di acquisizione al patrimonio pubblico, la demolizione di tre opere: il tetto di copertura a falde su un fabbricato preesistente, un corpo aggiunto con scala autoportante e un patio rialzato. Il Comune ha ritenuto le prime due opere in totale difformità dal titolo edilizio e le altre in assenza di titolo abilitativo, invocando l’art. 31 del d.P.R. 380/2001.

I ricorrenti hanno dedotto che le opere erano conformi a quanto assentito con un permesso di costruire in sanatoria del 2011 e con il successivo permesso del 2013, che i pareri paesaggistico e aeroportuale erano stati acquisiti e che il corpo aggiunto costituiva un vano tecnico rientrante nella tolleranza di legge. Accolta in prima battuta la domanda cautelare, il Tribunale ha disposto consulenza tecnica d’ufficio per verificare la difformità tra progetto approvato e stato di fatto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha accolto il ricorso muovendo dalle risposte del c.t.u., ritenute confermative della fondatezza delle censure. Quanto al tetto di copertura, il consulente ha escluso modifiche o ampliamenti e ha confermato la congruenza dello stato di fatto con gli atti concessori, con discrepanze di altezza dell’ordine di pochi centimetri, qualificate come insignificanti e comunque ricondotte entro le tolleranze di legge. Tali scostamenti, ha precisato il Tribunale, non corrispondono all’oggetto dell’ordinanza, che aveva contestato la radicale realizzazione abusiva dell’intero tetto.

Sul fronte paesaggistico, la sentenza valorizza la prescrizione contenuta nel nulla osta paesaggistico provinciale del 2008 e il nulla osta ENAC del 2010, entrambi richiamati negli elaborati allegati al permesso di costruire. Il Collegio esclude la necessità di una nuova autorizzazione della Soprintendenza: il nulla osta rilasciato in epoca anteriore al 1° gennaio 2010 conserva piena efficacia ai sensi dell’art. 159 del d.lgs. n. 42/2004, che colloca l’entrata a regime della procedura di cui all’art. 146 del medesimo Codice dall’1 gennaio 2010.

In ordine al corpo aggiunto, la consulenza ha accertato la destinazione ad alloggiamento di impianti tecnologici, con accesso autonomo, e ha calcolato un volume di gran lunga inferiore al 20% di quello dell’edificio principale. Il Tribunale ne ha tratto la qualificazione come vano tecnico non determinante superficie né volumetria utile, quindi non sanzionabile con l’ordine demolitorio.

Quanto al patio, il c.t.u. ha confermato che era preesistente al fabbricato oggetto di sanatoria nel 2011 ed era già rappresentato negli elaborati e nei nulla osta del 2008, con una riduzione sul fronte ovest. La censura è stata ritenuta fondata perché non si riscontravano nuove realizzazioni. Il ricorso è stato quindi accolto con annullamento dell’ordinanza, compensazione delle spese tra le parti e regolazione a carico del Comune del contributo unificato e delle spese di consulenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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