Verifica di anomalia e sindacato del giudice amministrativo (TAR Puglia n. 494 del 23.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di anomalia dell’offerta, ancorché rinnovato in executivis, costituisce espressione di discrezionalità tecnica dell’amministrazione, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza o travisamento dei fatti. Alla contrazione dei tempi di esecuzione dell’appalto non corrisponde automaticamente una proporzionale riduzione del costo della manodopera, dovendo il concorrente fornire giustificazioni idonee a dimostrare la sostenibilità della riduzione. Il giudicato di annullamento, che circoscrive la rinnovazione a specifiche voci dell’offerta, non elide la discrezionalità tecnica della stazione appaltante nell’esito della nuova valutazione. Il ricorso incidentale dell’aggiudicatario diviene improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse quando sia respinto il ricorso principale.

Il Fatto

La società ricorrente era stata esclusa da una gara ANAS per l’affidamento di lavori di manutenzione, all’esito del giudizio di anomalia dell’offerta. Il Consiglio di Stato, in riforma della sentenza di primo grado, aveva annullato l’esclusione e ordinato alla stazione appaltante di rinnovare la verifica di congruità limitatamente ad alcune voci di prezzo, tra cui il costo del personale fisso di cantiere e la voce NP6, con specifiche indicazioni conformative. In esecuzione di tale dictum, ANAS ha svolto una nuova attività valutativa, all’esito della quale ha nuovamente ritenuto non congrua l’offerta, escludendo la società e aggiudicando la gara alla controinteressata. Avverso tali nuovi provvedimenti la società ha proposto ricorso, chiedendo anche il subentro nel contratto. La controinteressata ha spiegato ricorso incidentale, deducendo ulteriori profili di non congruità.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente affrontato l’ordo questionum, dando priorità all’esame del ricorso principale, in quanto l’eventuale sua reiezione avrebbe reso improcedibile il ricorso incidentale per sopravvenuta carenza d’interesse. Ha quindi respinto l’istanza istruttoria della ricorrente volta ad acquisire la relazione del verificatore del precedente giudizio, osservando che gli atti impugnati costituiscono l’esito di un autonomo e distinto segmento procedimentale, non elusivo del giudicato.

Nel merito, il Collegio ha ritenuto infondate le censure relative alla voce NP6. La stazione appaltante aveva mantenuto fermo il dato della produttività della stabilizzatrice con spessore di 5 cm, come imposto dal giudice d’appello, e l’accertata sottostima non risultava assorbibile dall’utile d’impresa dichiarato. Nessun travisamento è stato riscontrato nella valutazione della produttività della lavorazione.

Quanto al costo della manodopera, il Tribunale ha affermato che non sussiste alcun automatismo tra la riduzione della durata dei lavori e la riduzione proporzionale del costo del lavoro: per eseguire le stesse quantità in minor tempo occorre impiegare una maggiore quantità di manodopera, anche tramite doppi turni o squadre aggiuntive. La ricorrente, avendo applicato una mera percentuale di riduzione senza fornire giustificativi, non ha dimostrato la sostenibilità dell’offerta. La nuova valutazione negativa è quindi esente da macroscopica irragionevolezza.

In relazione al personale fisso di cantiere, la stazione appaltante ha legittimamente considerato le figure previste nell’offerta tecnica, rimodulando le giornate lavorative e rilevando l’omissione, da parte della ricorrente, delle modalità di gestione del personale. La modifica in sede di giustificativi del numero di assistenti e autisti rispetto all’offerta tecnica ha giustificato il ricalcolo della sottostima. Il ricorso principale è stato pertanto respinto, con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso incidentale, e compensazione delle spese di lite per la complessità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *