Trasferimento temporaneo alunno per conflitti difetto istruttoria e proporzionalità (TAR Calabria n. 343 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il dirigente scolastico non dispone di un potere normativamente fondato di trasferimento temporaneo di un allievo ad altro istituto o indirizzo per ragioni di incompatibilità ambientale tra studenti. Il trasferimento per incompatibilità ambientale di cui all’art. 468 d.lgs. n. 297/1994 riguarda in via esclusiva il personale scolastico e non è estensibile in via analogica agli alunni. Ove l’amministrazione intenda intervenire per scongiurare il rischio di conflitti, deve motivare su presupposti attuali, esplorare misure alternative meno incisive e contemperare le inclinazioni del minore, anche dodicenne, manifestate nel contraddittorio tra i co-affidatari e il curatore speciale. L’adozione di una misura estrema senza tale istruttoria integra difetto di istruttoria e carenza di proporzionalità, con frustrazione del diritto all’istruzione e della continuità educativa.
Il Fatto
La ricorrente, madre co-affidataria del minore insieme ai Servizi Sociali del Comune, impugna il verbale di una riunione scolastica e la successiva determinazione dirigenziale con cui il dirigente di un istituto superiore aveva disposto il trasferimento temporaneo del figlio dalla classe frequentata presso la sede dell’Istituto Tecnico Economico alla classe di un diverso indirizzo liceale del medesimo istituto. La misura era motivata dall’esigenza di separare il minore da un compagno con cui, nel precedente ciclo di studi, vi erano stati scontri.
Il trasferimento era stato deciso nonostante il motivato dissenso della madre e in attesa della decisione del Tribunale dei Minorenni sulla collocazione scolastica. Esperita l’istanza cautelare, il Collegio aveva ordinato al dirigente di valutare misure alternative con i co-affidatari e il curatore. Solo in esecuzione di tale ordine il minore era stato reinserito nell’originario percorso. Il ricorso chiede l’annullamento degli atti e la regolazione delle spese.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Tribunale respinge le eccezioni di carenza di legittimazione ad agire. La nomina del curatore speciale non priva la madre co-affidataria e convivente della legittimazione a tutelare gli interessi del figlio. Il provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale non può compromettere la responsabilità oltre i poteri specificamente attribuiti. Poiché il curatore aveva assentito al trasferimento contro il volere della madre, negarle la legittimazione avrebbe reso impossibile il sindacato giurisdizionale, con vulnus di tutela per il minore.
Il Collegio esclude altresì la cessazione della materia del contendere. Secondo un orientamento consolidato, i provvedimenti adottati in dichiarata ottemperanza a un ordine cautelare ne mutuano la natura provvisoria e non soddisfano stabilmente l’interesse sostanziale. Il reinserimento del minore era avvenuto proprio in esecuzione dell’ordinanza, sicché l’interesse alla decisione di merito permane.
Nel merito il ricorso è fondato. Il trasferimento era diretto non a tutelare la salute del minore, ma a evitare la frequenza della stessa classe del compagno. La misura si fonda su un potere atipico, privo di base normativa: il richiamo all’art. 468 d.lgs. n. 297/1994 riguarda solo il personale scolastico e non è estensibile agli alunni.
Il dirigente avrebbe dovuto individuare la misura più idonea a contemperare tutti gli interessi. Non poteva prescindere dalle inclinazioni del minore, che aveva manifestato la volontà di proseguire nell’istituto tecnico, dove era stato avviato un positivo percorso, rifiutando il diverso indirizzo. Il dissenso dei co-affidatari non poteva andare a discapito di tali inclinazioni, determinando l’allontanamento da ogni ambiente scolastico, con ripercussioni formative e frustrazione dell’obbligo scolastico.
La misura estrema del passaggio a un indirizzo formativo del tutto differente, in assenza di tensioni nell’anno in corso, è viziata da difetto di istruttoria e carenza di proporzionalità. La scuola avrebbe dovuto vagliare prioritariamente misure alternative, temporanee e transitorie, quali quelle poi praticate solo in esecuzione dell’ordinanza. Il ricorso è pertanto accolto e gli atti annullati, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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