Inammissibile il ricorso collettivo per disomogeneità delle posizioni e rinuncia postuma (TAR Calabria n. 419 del 21.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso collettivo è ammissibile solo quando le posizioni giuridiche sostanziali dei ricorrenti siano omogenee, ossia quando il provvedimento impugnato presenti identico contenuto e venga contestato per le medesime ragioni, con identità delle situazioni sostanziali e processuali fatte valere. La mancanza di tale omogeneità determina l’inammissibilità originaria del gravame, che riguarda tutti coloro che lo hanno proposto, con efficacia ab imis. La successiva rinuncia parziale al ricorso, intervenuta dopo il passaggio in decisione della causa, non è idonea a sanare il vizio: il processo amministrativo è delle parti e vige il principio di disponibilità dell’interesse al ricorso, che può estrinsecarsi con la rinuncia ex art. 84 c.p.a., ma solo sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione. Dopo tale momento il ricorrente perde la disponibilità dell’interesse alla decisione, con conseguente inammissibilità delle rinunce postume.

Il Fatto

Trentotto titolari di imprese individuali esercenti il commercio su aree pubbliche nel territorio comunale hanno impugnato la determinazione dirigenziale con cui il Comune, in autotutela, ha annullato il provvedimento di avvio del procedimento di rinnovo delle concessioni di posteggio in scadenza al 31 dicembre 2020, mantenendo l’efficacia dei titoli fino al 31 dicembre 2023 e rinviando a successivi atti la disciplina delle procedure selettive.

I ricorrenti deducevano l’insussistenza dei presupposti dell’autotutela, la piena legittimità del rinnovo disposto ai sensi dell’art. 181, comma 4-bis, d.l. n. 34/2020, l’omesso bilanciamento dell’affidamento maturato e l’illegittimità della previsione limitativa della cessione dell’azienda e dei subingressi. Il Comune eccepiva l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Il Collegio, con ordinanza ex art. 73, comma 3, c.p.a., ha rilevato d’ufficio profili di inammissibilità del ricorso collettivo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha accertato, dall’esame incrociato dei codici fiscali dei ricorrenti con gli elenchi approvati all’esito del procedimento di rinnovo, che alcuni di essi non risultano partecipanti ovvero utilmente partecipanti alla procedura. Costoro, quindi, non possono dirsi titolari di una concessione in scadenza al 31 dicembre 2020 e rinnovata fino al 31 dicembre 2032.

Ne deriva la disomogeneità delle posizioni giuridiche sostanziali: i ricorrenti non utilmente partecipanti sono i soli ad avere interesse alla censura relativa alla previsione sui titoli scaduti e non soggetti a proroga, mentre gli altri contestano l’annullamento del rinnovo. Il provvedimento, pur unico, incide su situazioni differenziate.

Il Tribunale richiama l’orientamento secondo cui il ricorso collettivo è ammissibile soltanto in presenza di identità delle situazioni sostanziali e processuali, integrata quando il provvedimento impugnato presenti identico contenuto e sia contestato per le medesime ragioni (Cons. Stato, sez. III, n. 9302 del 2025). Nel caso di specie tale identità manca.

Quanto alla rinuncia parziale proposta dai ricorrenti le cui posizioni sono risultate disomogenee, il Collegio la ritiene inidonea allo scopo. L’inammissibilità del ricorso collettivo proposto senza i presupposti legittimanti opera ab imis per tutti i ricorrenti, sicché la rinuncia successiva non giova a quanti restano.

Inoltre, il processo amministrativo è improntato alla piena disponibilità dell’interesse al ricorso, esercitabile con la rinuncia ex art. 84 c.p.a. solo sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione (TAR Lazio, sez. I, n. 16693 del 2025; TAR Campania, sez. III, n. 1616 del 2020). Dal passaggio in decisione il ricorrente perde tale disponibilità, con conseguente inammissibilità delle rinunce postume. Le difese del Comune si traducono, poi, in sostanziale opposizione alla rinuncia. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna dei ricorrenti in solido alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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