Porto di fucile: le frequentazioni con pregiudicati escludono l’affidabilità (TAR Calabria n. 275 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha natura eccezionale e cautelare, non sanzionatoria: la sua concessione presuppone la piena affidabilità del richiedente all’uso esclusivo e legittimo dell’arma. L’Autorità di pubblica sicurezza può negarla anche in assenza di condanne penali dell’istante, valorizzando nella loro oggettività fatti e situazioni personali privi di rilievo penale, tra cui la frequentazione di soggetti gravati da pregiudizi penali o di polizia, quali indici della possibilità di abuso. Il sindacato del giudice amministrativo resta limitato alla verifica della non irrazionalità o del travisamento dei fatti, senza sostituirsi alla valutazione discrezionale dell’amministrazione.
Il Fatto
Il ricorrente aveva presentato al Questore istanza di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia. La Questura ha avviato il procedimento con preavviso di rigetto fondato su molteplici frequentazioni con soggetti controindicati e su un rapporto di parentela con uno stretto congiunto, non convivente, parimenti controindicato. Nel termine assegnato l’interessato ha depositato deduzioni difensive, senza però richiedere l’accesso agli atti.
Con provvedimento notificato il 27.2.2025 il Questore ha respinto l’istanza. Il ricorrente ha impugnato il diniego, la comunicazione di avvio del procedimento e la nota di parziale diniego dell’accesso, deducendo violazione degli artt. 3 e 10-bis legge n. 241/1990, difetto di motivazione e istruttoria, travisamento dei fatti e violazione degli artt. 11 e 43 TULPS.
La Motivazione della Corte
Il TAR muove dalla disciplina delle autorizzazioni di polizia. La detenzione di armi è ipotesi eccezionale: le esigenze di incolumità dei consociati prevalgono e il porto d’armi può essere assentito solo se non sussiste alcun pericolo di abuso, richiedendosi un soggetto immune da mende e al di sopra di ogni sospetto. Il diniego è espressione di un giudizio ampiamente discrezionale sulla prevedibilità dell’abuso, nel quale possono assumere rilievo anche fatti isolati ma significativi.
La licenza può essere negata anche senza sentenza di condanna, potendo l’amministrazione valorizzare vicende e situazioni personali prive di rilievo penale. Il provvedimento non ha finalità sanzionatoria, ma natura cautelare, volta a prevenire abusi nell’uso delle armi. Ne deriva un onere motivazionale attenuato e un sindacato giurisdizionale circoscritto al controllo di non irrazionalità e di travisamento dei fatti.
Quanto al tema centrale, la Corte richiama il principio per cui la buona condotta non si esaurisce nell’assenza di condanne penali e può essere esclusa dalla frequentazione di pregiudicati. Assume rilievo ostativo anche il potenziale pericolo che l’arma sia appresa da soggetti controindicati legati al richiedente da un rapporto di frequentazione, nonché l’attitudine ad accompagnarsi con tali soggetti.
Nel caso concreto il TAR riconosce l’insufficienza delle controindicazioni di carattere parentale, per la risalenza temporale e l’assenza di concrete interrelazioni attuali. Diversa è la conclusione sui controlli personali: la numerosità, la distribuzione su un arco temporale significativo, la reiterazione con le stesse persone in luoghi diversi, la collocazione oraria tarda e il contesto dei controlli, letti in un’ottica d’insieme, fanno inferire la sussistenza di frequentazioni. Irrilevanti restano l’incensuratezza del ricorrente e del suo nucleo familiare e l’ignoranza dei pregiudizi altrui.
La Corte esclude, infine, il vizio di omessa valutazione delle deduzioni, essendo sufficiente una motivazione complessivamente coerente, e rigetta l’impugnazione della nota di diniego parziale dell’accesso, priva di specifiche censure. Il ricorso è rigettato, con spese compensate per il deposito di difese di mero stile.
Nota della Redazione
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