Legami parentali e interdittiva antimafia: rileva il quadro indiziario complessivo (TAR Campania n. 2455 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di informativa antimafia interdittiva i rapporti di parentela tra il titolare dell’impresa e soggetti affiliati o contigui a un clan possono essere valorizzati dal Prefetto ai fini della prognosi di permeabilità mafiosa, ove per natura, intensità e caratteristiche concrete lascino ritenere, secondo criteri di verosimiglianza, che le decisioni sull’attività d’impresa possano essere influenzate dalla criminalità organizzata. Il pericolo di infiltrazione va accertato con ragionamento induttivo di tipo probabilistico, non richiedendo la certezza oltre ogni ragionevole dubbio, ma una prognosi assistita da attendibile grado di verosimiglianza fondata su indizi gravi, precisi e concordanti. Gli indizi devono essere valutati in visione unitaria e non parcellizzata: l’esito di proscioglimento o assoluzione in sede penale non esclude la rilevanza dei fatti compatibili con un giudizio di permeabilità mafiosa. L’informativa interdittiva è sindacabile in sede giurisdizionale solo per manifesta illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti.
Il Fatto
Il titolare di un’impresa individuale operante in Napoli ha impugnato il provvedimento del Prefetto di Napoli con cui è stata emessa informativa interdittiva antimafia ai sensi degli artt. 84 e 91 del d.lgs. n. 159/2011, per la ritenuta sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa. Ha impugnato, unitamente agli atti presupposti, anche la successiva disposizione dirigenziale del Comune di Napoli, che ha disposto la cessazione dell’attività di vicinato non alimentare a seguito dell’informazione ostativa della Prefettura.
Il ricorrente ha dedotto l’insufficienza dei riscontri del pericolo di infiltrazione, fondato a suo dire solo sui vincoli parentali — segnatamente le aderenze associative del suocero e la posizione della moglie — e la mancanza di autonomo vaglio prefettizio sugli atti di indagine. Ha inoltre censurato il mancato ricorso alle misure di prevenzione collaborativa di cui all’art. 94-bis C.A.M. e, in via derivata, la legittimità del provvedimento comunale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato congiuntamente i primi due motivi, volti a contestare il compendio motivazionale dell’interdittiva. Ha richiamato la tipizzazione giurisprudenziale degli indizi valorizzabili dal Prefetto: vicende anomale nella struttura dell’impresa; rapporti di parentela di intensità tale da far ritenere una conduzione familiare e una regia “clanica”; contatti e frequentazioni con esponenti di un clan; provvedimenti di prevenzione; sentenze di condanna, ma anche di proscioglimento o assoluzione da cui emergano valutazioni sintomatiche di contaminazione mafiosa (Cons. Stato, sez. III, n. 6144 del 2023).
Ha ribadito che il pericolo infiltrativo va accertato secondo un ragionamento induttivo probabilistico, con prognosi di verosimiglianza basata su indizi gravi, precisi e concordanti (Cons. Stato, sez. III, n. 5964 del 2023). Nel caso concreto ha ritenuto il quadro indiziario grave e robusto, incentrato sui profondi legami familiari del titolare: la sentenza definitiva di condanna del 2014 del suocero per condotta associativa ex art. 416-bis cod. pen., i suoi rapporti d’affari con il clan e il rapporto privilegiato con il capoclan, nonché la posizione della moglie, coinvolta nella gestione di più società con contiguità al clan.
Quanto all’assoluzione in sede penale della moglie, il Collegio ha osservato che il ricorrente ha depositato solo il dispositivo e non la motivazione, e che comunque un tale esito non esclude la rilevanza dei fatti compatibili con un giudizio di permeabilità mafiosa. Ha richiamato il criterio del “più probabile che non” e il principio per cui la valutazione del Prefetto è sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti (TAR Campania, sez. I, n. 3570 del 2023).
Sui rapporti di parentela, il Collegio ha ribadito che l’Amministrazione può darvi rilievo laddove lascino ritenere, secondo verosimiglianza, che le decisioni sull’impresa possano essere influenzate dalla criminalità, avuto riguardo alla struttura clanica della mafia fondata sul nucleo familiare (TAR Campania, n. 6895 del 2023). Ha richiamato l’art. 91, comma 5, del d.lgs. n. 159/2011, che consente di estendere gli accertamenti ai soggetti in grado di determinare le scelte dell’impresa, e ha valorizzato la forma dell’impresa individuale, priva di schermo organizzativo tra impresa e persona del titolare, e la mancata dissociazione dal contesto familiare. Il Prefetto ha operato in conformità al principio della valutazione unitaria degli elementi, la cui lettura parcellizzata farebbe perdere a ciascuno la propria rilevanza (Cons. Stato, sez. III, n. 5024 del 2023).
Infine, il Collegio ha respinto il terzo motivo: l’art. 94-bis C.A.M. presuppone un’agevolazione soltanto occasionale, mentre la Prefettura ha riscontrato il carattere continuativo del legame dell’impresa con le consorterie criminali, di guisa che le misure collaborative risultano inapplicabili (Cons. Stato, ad. plen., n. 6 del 2023). Il quarto motivo, di invalidità derivata del provvedimento comunale, è caduto con l’infondatezza delle censure avverso l’informativa. Il ricorso è stato respinto con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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