Contraddittorietà del parere paesaggistico tra determinazioni conformi della Soprintendenza (TAR Puglia, Sezioni Unite, n. 375 del 24.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il parere paesaggistico reso dalla Soprintendenza è illegittimo per eccesso di potere per contraddittorietà quando introduce prescrizioni che modificano le caratteristiche tipologiche e funzionali dell’intervento, in difformità da precedenti determinazioni favorevoli rese dalla stessa autorità per opere del tutto identiche e insistenti sul medesimo contesto edificatorio. Il vizio è configurabile allorché il provvedimento presenti incoerenze rispetto a precedenti valutazioni provenienti dalla stessa autorità, senza che sia fornita una chiara giustificazione delle ragioni alla base della difformità di giudizio. L’illegittimità del parere si comunica, per invalidità derivata, all’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune sulla base di quel parere.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di due unità immobiliari al piano attico di un edificio in Vieste, presentavano istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata per la realizzazione di una tettoia ombreggiante in legno lamellare. Il Comune, conclusa l’istruttoria per la compatibilità paesaggistica, trasmetteva gli atti alla Soprintendenza, che rilasciava parere favorevole condizionato alla realizzazione della struttura con teli ombreggianti di colore bianco. L’autorizzazione paesaggistica veniva rilasciata in conformità alle prescrizioni soprintendentizie. I proprietari impugnavano l’autorizzazione e il presupposto parere, deducendo violazione dell’art. 11 d.P.R. n. 31/2017 e vizi di eccesso di potere sotto plurimi profili.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso, ravvisando il vizio di contraddittorietà e difetto di motivazione nel parere della Soprintendenza. La contraddittorietà emerge dal confronto con precedenti determinazioni della stessa Amministrazione: la Soprintendenza aveva reso parere favorevole senza prescrizioni per un intervento di ampliamento del medesimo fabbricato, che includeva l’installazione di un pacchetto di copertura su un pergolato esistente. La stessa autorità aveva altresì autorizzato senza condizionamenti la realizzazione di una tettoia in legno per unità immobiliari adiacenti, qualificando l’opera come compatibile con i vincoli paesaggistici e con il contesto dello stato dei luoghi.
La Corte ha rilevato che il progetto dei ricorrenti appartiene alla stessa tipologia di quelli già autorizzati in precedenza, sicché la prescrizione dei teli bianchi non trova giustificazione proprio rispetto all’obiettivo di garantire omogeneità e armonia col contesto paesaggistico. In assenza di una chiara ragione della difformità di trattamento, il parere si rivela contraddittorio e perplesso. Ha richiamato la costante giurisprudenza amministrativa, secondo cui la contraddittorietà è configurabile in presenza di incoerenze rispetto a precedenti valutazioni della stessa autorità.
L’illegittimità del parere determina, per invalidità derivata, l’annullamento dell’autorizzazione paesaggistica comunale che su quel parere si fonda, senza necessità di esaminare gli ulteriori motivi di ricorso. La Corte ha condannato la Soprintendenza alla refusione delle spese di lite, liquidate in misura forfettaria, dichiarandole irripetibili nei confronti del Comune per il ruolo subordinato svolto in fase procedimentale.
Nota della Redazione
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