Porto d’armi, controlli con pregiudicati e giudizio di affidabilità (TAR Calabria n. 276 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di autorizzazioni di polizia al porto d’armi, il giudizio di affidabilità del richiedente non si esaurisce nella mera assenza di condanne o di mende personali. L’Autorità di pubblica sicurezza può negare il rinnovo della licenza valorizzando, nella loro oggettività, fatti e situazioni privi di rilievo penale, purché l’apprezzamento sia congruamente motivato e non irrazionale. Assume rilievo ostativo la pluralità di controlli del titolare in compagnia di soggetti gravati da significativi pregiudizi, da cui si desume il rischio che l’arma sia appresa da persone controindicate. Non fonda alcun affidamento la pregressa titolarità del titolo, dovendo l’amministrazione riformulare ex novo la valutazione. Il sindacato del giudice amministrativo resta limitato al travisamento dei fatti e alla manifesta irrazionalità.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di licenza di porto di fucile per uso caccia, presentava istanza di rinnovo. Il Commissariato di Pubblica Sicurezza avviava il procedimento di diniego; seguivano l’accesso agli atti, una memoria e una diffida a concludere. Con decreto del Questore, notificato il 6.5.2025, l’istanza veniva rigettata a causa di frequentazioni improprie ascritte al richiedente.
Il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR Calabria, deducendo illogicità, difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento dei fatti, violazione del principio di proporzionalità e omessa valutazione delle controdeduzioni rese in sede procedimentale. L’istanza cautelare era rigettata. La causa giungeva alla decisione all’udienza pubblica dell’11.3.2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama anzitutto l’assetto delle autorizzazioni di polizia in materia di armi, ricostruito dalla giurisprudenza amministrativa: la detenzione delle armi è ipotesi eccezionale, prevalendo le esigenze di incolumità dei consociati. La licenza può essere negata non solo in presenza di condanne, ma anche quando vicende e situazioni personali, pur prive di rilievo penale, facciano dubitare della completa affidabilità del soggetto all’uso delle stesse.
Quanto al tema specifico, il TAR osserva che il potere di controllo dell’Autorità di P.S. può essere esercitato in senso negativo anche in presenza di condotte prive di rilievo penale, ma sintomatiche di un ridotto grado di affidabilità. La frequentazione di pregiudicati giustifica il diniego di rinnovo del porto d’armi, perché la buona condotta richiesta dall’art. 11, comma 2, del T.U.L.P.S. non si esaurisce nell’assenza di condanne. Sul punto il Collegio richiama Cons. Stato n. 2404 del 2017 e la più recente TAR Puglia n. 90 del 2026.
Nel caso concreto, i controlli evidenziano una pluralità di incontri del ricorrente con soggetti gravati da pregiudizi di polizia e giudiziari: una compresenza in auto nell’ottobre 2020, l’incontro in un bar nel luglio 2021 e un terzo controllo appiedato nel gennaio 2022. Il Collegio ritiene che anche a prescindere dall’episodio del bar — per il quale non può escludersi la casualità — gli ulteriori elementi, avvenuti a distanza di tempo, in luoghi e circostanze diversi, consentano di inferire la tendenza a mantenere un contesto relazionale con soggetti controindicati. Non rileva l’assenza di mende personali del ricorrente, poiché assume rilievo ostativo il potenziale pericolo che l’arma sia appresa da soggetti vicini al titolare (Cons. Stato n. 801 del 2023; TAR Catanzaro n. 942 del 2025).
Il bilanciamento operato dall’amministrazione è giudicato logico e proporzionato, raffrontando l’interesse alla pubblica sicurezza con quello venatorio del privato. È irrilevante la pregressa titolarità del titolo, non sorgendo alcun affidamento sui rinnovi. Infine, l’obbligo del preavviso di rigetto non impone la puntuale confutazione di ogni argomentazione del richiedente, essendo sufficiente una motivazione complessivamente logica. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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