Riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno e obbligo di provvedere dell’amministrazione (TAR Lazio n. 11751 del 26.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La presentazione di una formale istanza di riconoscimento di un titolo professionale conseguito all’estero, seguita dalla scadenza del termine procedimentale senza che l’amministrazione abbia adottato alcun provvedimento, integra la fattispecie del silenzio inadempimento e fa sorgere il correlativo obbligo di provvedere in capo all’amministrazione stessa. L’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso sussiste a prescindere dall’esito, positivo o negativo, del riconoscimento. Nell’evadere la domanda, l’amministrazione è tenuta a conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità ed ai criteri elaborati dalla giurisprudenza amministrativa in materia di riconoscimento dei titoli conseguiti all’estero.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, aveva presentato al Ministero dell’Istruzione e del Merito un’istanza volta al riconoscimento del titolo di specializzazione per l’insegnamento del sostegno conseguito in Spagna. L’istanza era stata acquisita al protocollo del Ministero in data 1° luglio 2025. Decorso il termine di legge senza che l’amministrazione avesse concluso il procedimento di riconoscimento, il ricorrente lamentava l’impossibilità di inserirsi nelle graduatorie dei docenti abilitati all’insegnamento scolastico.

Avverso il silenzio serbato dall’amministrazione, il ricorrente proponeva ricorso ai sensi degli artt. 117 e ss. cod. proc. amm., chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia e la condanna dell’amministrazione a provvedere sulla propria domanda. Il Ministero si costituiva in giudizio per resistere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando come nel caso di specie fossero integrati entrambi i presupposti necessari per configurare l’obbligo di provvedere: la presentazione di una formale istanza e la scadenza del relativo termine senza alcun pronunciamento dell’amministrazione.

In particolare, il Tribunale ha osservato che la domanda di riconoscimento presentata in data 1° luglio 2025 non aveva ricevuto riscontro, con conseguente violazione del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241/1990 e del termine specifico fissato dal d.lgs. n. 206/2007. Quest’ultimo, all’art. 16, comma 6, stabilisce che l’autorità competente provvede sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; il comma 2 del medesimo articolo prevede che l’autorità accerti la completezza della documentazione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, potendo richiedere eventuali integrazioni.

Il Collegio ha quindi ricostruito il termine complessivo massimo di quattro mesi entro il quale l’amministrazione avrebbe dovuto emettere il provvedimento conclusivo, anche in caso di richiesta di integrazioni. Dagli atti di causa era emerso che il Ministero era rimasto inerte, senza che fossero state formulate richieste di integrazione documentale, perfezionandosi così la fattispecie dell’illegittimo silenzio inadempimento.

Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha disposto che l’amministrazione provveda sulla domanda di riconoscimento entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza, mediante l’emanazione di un provvedimento espresso. Per l’ipotesi di persistente inadempienza, il Tribunale ha nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore generale della Direzione competente, con facoltà di delega, che provvederà nel termine di 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione.

Il Collegio ha infine precisato che, nel portare a compimento il procedimento di riconoscimento, sia l’amministrazione sia il commissario ad acta dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità, richiamando i precedenti della Corte di Giustizia UE e le pronunce dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che hanno definito la questione del riconoscimento dei titoli conseguiti all’estero. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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