Abusi maggiori su area vincolata non condonabili, irrilevante il piano attuativo (TAR Lazio n. 366 del 03.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. 30 settembre 2003 n. 269, conv. nella l. 24 novembre 2003 n. 326, gli abusi c.d. maggiori, riconducibili alle tipologie 1, 2 e 3 dell’allegato 1 al medesimo decreto-legge, realizzati su immobili soggetti a vincoli paesaggistico-ambientali, idrogeologici o di tutela delle aree protette, non sono suscettibili di condono edilizio, a prescindere dalla loro conformità alle prescrizioni urbanistiche e dalla natura relativa o assoluta del vincolo. La l. reg. Lazio 8 novembre 2004 n. 12, nell’esercizio della competenza regionale in materia di governo del territorio, può introdurre una disciplina più restrittiva di quella statale, estendendo l’esclusione della sanatoria alle opere realizzate anteriormente all’apposizione del vincolo. Ne consegue che l’inclusione dell’area di sedime nel perimetro di un piano urbanistico attuativo è circostanza irrilevante per gli abusi maggiori, rilevando esclusivamente per quelli minori. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della normativa statale e regionale che preclude tout court la condonabilità degli abusi maggiori su aree vincolate, trattandosi di scelta legislativa ragionevole e proporzionata a tutela dei valori paesaggistico-ambientali.

Il Fatto

Con istanza prot. n. 29508, fasc. n. 477, del 10 dicembre 2004, l’avente causa di un originario proprietario ha domandato la sanatoria di opere edilizie eseguite senza titolo su un immobile sito in Sabaudia, consistenti nel frazionamento e nel mutamento di destinazione d’uso da commerciale a residenziale. L’intervento, ascritto alla tipologia 3 dell’allegato 1 al d.l. n. 269/2003, ricadeva in area sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale, a vincolo idrogeologico e inclusa in una zona di protezione speciale.

Dopo la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. n. 241/1990, il Comune di Sabaudia ha rigettato l’istanza con nota prot. n. 5951 del 2 marzo 2017, richiamando l’art. 3, comma 1, lett. b), l. reg. n. 12/2004. L’erede ha impugnato il diniego davanti al TAR Lazio, deducendo la violazione della disciplina regionale sul condono e prospettando la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni statali e regionali per contrasto con l’art. 3 Cost.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dalla constatazione che l’istanza riguarda un abuso di tipologia 3, come emerge dalla consulenza tecnica di parte versata in atti. Si tratta dunque di un abuso c.d. maggiore, per il quale l’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003 esclude in radice la sanatoria quando le opere insistano su immobili gravati da vincoli posti a tutela degli interessi idrogeologici, dei beni ambientali e paesistici, dei parchi e delle aree protette.

Il Collegio osserva che la disciplina regionale è ancora più restrittiva di quella statale, perché preclude la sanatoria anche per i manufatti edificati prima dell’apposizione del vincolo, e ciò al fine di tutelare valori di precipuo rilievo costituzionale. Il principio è ricondotto alla giurisprudenza amministrativa, che ha riconosciuto la necessità della concorrente sussistenza di quattro condizioni: realizzazione anteriore al vincolo, conformità urbanistica, riconducibilità agli abusi minori di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1, parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela.

Il passaggio centrale riguarda l’asserita rilevanza del piano urbanistico attuativo. Il TAR chiarisce che l’art. 3, comma 1, lett. b), l. reg. n. 12/2004 riserva l’eccezione dell’inclusione nel perimetro dei piani attuativi vigenti ai soli abusi minori. Per gli abusi maggiori su area vincolata, pertanto, l’inserimento nel perimetro del piano è circostanza del tutto irrilevante: il vincolo, da solo, è ostativo sufficiente.

Sulla questione di legittimità costituzionale, il Tribunale la reputa manifestamente infondata. Richiamando la Corte cost. n. 181 del 2021, si afferma che la legge regionale non può ampliare l’area del condono rispetto alla legge statale, potendo solo introdurre una disciplina più restrittiva nell’esercizio delle competenze in materia di governo del territorio. Se è conforme a Costituzione attribuire ai vincoli sopravvenuti l’effetto di rendere non condonabile l’opera, a maggior ragione è ragionevole e proporzionata la scelta di precludere la sanatoria degli abusi maggiori su aree comunque vincolate, a protezione dei valori tutelati anche dall’art. 9 Cost.

Il ricorso è quindi rigettato. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, non essendosi costituito il Comune risultato vittorioso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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