Giudizio di ottemperanza a decreto ingiuntivo non opposto contro ente locale (TAR Calabria n. 251 del 07.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto ingiuntivo non opposto nei termini di legge, in quanto definisce la controversia al pari di una sentenza passata in giudicato ed è impugnabile solo con la revocazione o l’opposizione di terzo ai sensi dell’art. 656 cod. proc. civ., ha valore di cosa giudicata ed è azionabile con il ricorso per l’ottemperanza. Condizione essenziale è che il decreto sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ. Per le esecuzioni contro gli enti pubblici non economici deve essere decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997. Accertata la persistente inottemperanza, il giudice amministrativo ordina all’ente di conformarsi al giudicato entro termine perentorio e, per il caso di ulteriore inadempienza, nomina sin d’ora il commissario ad acta. L’ente che non si costituisce non assolve all’onere di provare l’integrale pagamento, che grava sul debitore.
Il Fatto
Una società agisce in ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi su un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Reggio Calabria nei confronti di un Comune, con il quale era stato ingiunto all’ente locale il pagamento di una somma rilevante per forniture già eseguite.
Il decreto, notificato al Comune debitore e non opposto nei termini, è stato dichiarato esecutivo ex art. 647 cod. proc. civ. e rinotificato all’ente. La società ha poi notificato atto di precetto, rinnovandolo più volte, senza ottenere il pagamento integrale. Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla natura del titolo azionato. Il decreto ingiuntivo non opposto definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato, essendo impugnabile solo con la revocazione o con l’opposizione di terzo nei limitati casi di cui all’art. 656 cod. proc. civ. Esso ha dunque valore di cosa giudicata anche ai fini del ricorso per l’ottemperanza. Il Tribunale richiama sul punto il consolidato orientamento del Consiglio di Stato e della Cassazione, tra cui Cons. Stato, sez. III, n. 2894 del 2014 e Cass., sez. III, n. 2083 del 2002.
Il Collegio precisa la condizione di ammissibilità dell’azione: perché si possa agire in ottemperanza al decreto ingiuntivo, occorre che lo stesso sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ. Nel caso concreto tale presupposto risulta integrato dal decreto di esecutorietà, seguito dalla rinotificazione all’ente locale.
Quanto al profilo temporale, dalla rinotificazione del titolo decorre il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 per le esecuzioni contro le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici. Il termine risulta ampiamente decorso.
Nel merito, il Tribunale rileva che il Comune ha ottemperato solo parzialmente, corrispondendo un importo riferito a una singola fattura. Poiché l’ente non si è costituito, non ha dimostrato l’avvenuto puntuale e integrale pagamento, nonostante il tempo trascorso: l’onere della prova dell’adempimento grava sul debitore, come affermato da Cass. SS.UU. n. 13533/2001. Permane quindi l’inadempimento.
Il ricorso è pertanto accolto. Il Tribunale ordina all’ente di adottare i provvedimenti necessari alla piena esecuzione del giudicato, con pagamento del residuo entro sessanta giorni, detratto quanto già versato. Sono dovute, se documentate, le spese strumentali al giudizio. Per il caso di ulteriore inadempienza viene nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore della competente Ragioneria Territoriale dello Stato, con facoltà di delega. Al commissario è demandata l’allocazione della somma in bilancio, l’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione e pagamento, precisandosi che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittimo impedimento all’esecuzione del giudicato. Le spese del giudizio sono poste a carico dell’ente soccombente, con delega al relatore per le eventuali proroghe.
Nota della Redazione
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