Centro abitato ante legge ponte e stato legittimo del fabbricato da demolire (TAR Calabria n. 724 del 24.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’art. 31 L. n. 1150/1942, nel testo anteriore alla riforma di cui all’art. 10 L. n. 765/1967, la nozione di centro abitato non coincide con quella dell’art. 3, n. 8, D.lgs. n. 285/1992, dettata per finalità di sicurezza della circolazione stradale. Essa va individuata in via di fatto quale aggregato di case continue e vicine, anche distante dal centro, ma suscettibile di espansione. Ne consegue che l’immobile edificato in tale contesto senza il preventivo titolo edilizio e successivamente ampliato sine titulo è privo dello stato legittimo richiesto dall’art. 9 bis, comma 1 bis, d.P.R. n. 380/2001, con conseguente legittimità del diniego di permesso di costruire. Il silenzio-assenso ex art. 20 d.P.R. n. 380/2001 non opera nelle aree gravate da vincolo paesaggistico.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto al Comune il rilascio di un permesso di costruire per la realizzazione di un fabbricato in c.a. a due piani fuori terra, previa demolizione di quello preesistente a un piano. L’amministrazione ha negato il titolo con provvedimento del 27.06.2024, adottato all’esito di una comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10 bis L. n. 241/1990.

Il diniego si fonda sull’inesistenza dello stato legittimo dell’immobile da demolire e ricostruire. Il fabbricato era stato edificato nel 1955 in forza di un parere della Commissione edilizia, in una zona che l’ente ha qualificato come centro abitato fin dagli anni ’50, con la conseguenza che anche gli ampliamenti riscontrati avrebbero richiesto la preventiva autorizzazione comunale. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR, contestando la qualificazione dell’area come centro abitato e l’insussistenza dell’obbligo di titolo edilizio all’epoca della costruzione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua la questione dirimente nell’interpretazione della nozione di centro abitato cui si riferiva l’art. 31 L. n. 1150/1942 prima della legge ponte. Il ricorrente invocava la definizione dell’art. 3, n. 8, D.lgs. n. 285/1992, che richiede almeno venticinque fabbricati, per escludere l’inclusione dell’area.

Il TAR respinge l’equiparazione. La legge urbanistica del 1942 e il Codice della Strada del 1992 perseguono finalità differenti: la prima regola l’assetto e l’incremento edilizio, il secondo tutela la sicurezza della circolazione. La diversa ratio legis impedisce di sovrapporre le due nozioni. In assenza di una definizione legislativa, il Collegio aderisce ai criteri empirici elaborati dalla giurisprudenza amministrativa, richiamando Cons. Stato, II, n. 437 del 2025 e sez. VI, n. 3025 del 2023: il centro abitato è l’aggregato di case continue e vicine, anche distante dal centro, ma suscettibile di espansione.

Applicando tale criterio, il Collegio ritiene comprovata l’inclusione dell’area nel centro abitato già nel 1955. La relazione tecnica a corredo dell’istanza dell’epoca descriveva il fabbricato come arretrato dalla strada e allineato con le case popolari esistenti. La planimetria indicava una distanza di quattro metri da un complesso di edilizia residenziale pubblica. Il parere favorevole della Commissione edilizia era condizionato al rispetto della distanza dalle case popolari. La presenza di tale complesso fin dal 1954 dimostra, per il Collegio, l’inserimento dell’area in una zona di espansione e, quindi, nel centro abitato.

Da ciò deriva la conferma della valutazione comunale: il manufatto risulta difforme, perché più ampio, rispetto a quello assentito nel 1955, in assenza di atti autorizzativi successivi. L’apprezzamento dell’Ufficio tecnico sull’inesistenza dello stato legittimo ex art. 9 bis, comma 1 bis, d.P.R. n. 380/2001 sfugge quindi alle censure, non essendo contestata la difformità.

Il TAR respinge anche la censura sul preteso silenzio-assenso. L’area ricade in zona paesaggisticamente vincolata e il comma 8 dell’art. 20 d.P.R. n. 380/2001 esclude espressamente l’istituto in presenza di vincoli paesaggistici. Quanto al mancato inoltro dell’istanza ex art. 146 d.lgs. n. 42/2004, esso è irrilevante: la radicale non assentibilità dell’intervento rende inutile l’eventuale assenso dell’autorità tutoria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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