Giudicato del giudice ordinario e ottemperanza davanti al giudice amministrativo (TAR Puglia n. 681 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo è esperibile, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. L’azione è limitata alla stretta esecuzione del giudicato ed è esperibile indipendentemente dalle disposizioni sull’esecuzione civile, essendo l’esecuzione dell’ordine del giudice un inderogabile dovere d’ufficio per la pubblica amministrazione. L’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione debitrice di somme di denaro non può essere iniziata prima dell’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. In caso di persistente inadempienza, il giudice dell’ottemperanza nomina un commissario ad acta per gli adempimenti sostitutivi.
Il Fatto
La ricorrente, docente a tempo indeterminato, aveva ottenuto dal Tribunale di Brindisi – Sezione Lavoro, con sentenza n. 444/2025, l’accertamento del diritto al beneficio economico di € 500,00 per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione dell’importo di € 1.500,00 mediante accredito sulla Carta elettronica del docente di cui all’art. 1, legge n. 107/2015.
Il giudicato, notificato al Ministero il 26.03.2025, era rimasto ineseguito. La docente proponeva quindi ricorso di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., chiedendo la condanna dell’amministrazione all’esecuzione e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si costituiva senza contestare l’inadempimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia ha preliminarmente verificato la regolarità del ricorso, riscontrando l’osservanza del dimezzamento dei termini di deposito ex art. 87, comma 3, c.p.a. e la valenza di cosa giudicata della sentenza azionata, comprovata dalla certificazione del 02.10.2025.
Il Collegio ha inoltre accertato la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, che condiziona l’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione all’infruttuoso decorso di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, termine ampiamente spirato nella fattispecie.
Quanto al merito, il giudice amministrativo ha ribadito che il giudizio di ottemperanza è circoscritto alla stretta esecuzione del giudicato e non consente di ampliare il thema decidendum. L’amministrazione, costituitasi, non ha contestato l’inadempimento, sicché il ricorso è stato accolto con ordine di dare esecuzione alla sentenza del giudice ordinario entro sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza.
Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il TAR ha nominato fin d’ora il commissario ad acta nella persona del Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici (DGOSV), con facoltà di delega, precisando che, trattandosi di funzioni affidate a dipendente dell’amministrazione debitrice, non spetta alcun compenso. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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