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Revoca del nulla osta per sopravvenuta liquidazione giudiziale del datore di lavoro: l’attesa occupazione spetta se il mancato perfezionamento non è imputabile al lavoratore (TAR Lombardia n. 3564 del 07.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Costituisce causa di forza maggiore la sopravvenuta apertura della liquidazione giudiziale della società promittente datrice di lavoro, senza autorizzazione all’esercizio provvisorio dell’attività, intervenuta dopo il rilascio del nulla osta e l’ingresso del lavoratore straniero nel territorio dello Stato. In tale evenienza, l’amministrazione non può disporre automaticamente la revoca del nulla osta e il diniego del permesso di soggiorno per attesa occupazione per la sola mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno, atteso che l’adempimento è divenuto oggettivamente impossibile per eventi estranei alla sfera di controllo e alla volontà del lavoratore. La revoca in simili circostanze contrasta con il principio di tutela del legittimo affidamento dello straniero che, avendo fatto regolare ingresso in Italia sulla base di un titolo rilasciato dall’autorità statale, non può subire le conseguenze pregiudizievoli derivanti da eventi a lui non imputabili. L’amministrazione, nel rideterminarsi, deve verificare che sussistano i presupposti ab origine necessari per il regolare ingresso e che non vi siano ulteriori motivi ostativi, non potendo ammettersi il rilascio del permesso laddove sia viziato il segmento procedimentale presupposto.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino tunisino, aveva ottenuto nel febbraio 2024 un nulla osta al lavoro subordinato ai sensi dell’art. 22 d.lgs. n. 286/1998, sulla base di istanza nominativa presentata allo Sportello Unico per l’Immigrazione dal legale rappresentante di una società attiva nella logistica. Dopo il rilascio del visto e il regolare ingresso nel territorio dello Stato nel maggio 2024, il datore di lavoro si era reso irreperibile, senza prestare collaborazione per il completamento della procedura di assunzione. Il lavoratore aveva quindi presentato istanza per il permesso di soggiorno per attesa occupazione, ai sensi della circolare ministeriale del 2007. L’amministrazione, avuta notizia della sopravvenuta dichiarazione di liquidazione giudiziale della società datrice, aveva trasmesso il preavviso di revoca e, con provvedimento del settembre 2025, aveva disposto la revoca del nulla osta, ritenendo che l’attesa occupazione presupponesse la perdita di un lavoro già in corso e non la mera promessa di occupazione.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lombardia rileva che la liquidazione giudiziale della società promittente, dichiarata nell’ottobre 2024 senza autorizzazione all’esercizio provvisorio, era intervenuta successivamente sia alla presentazione della richiesta nominativa di quota sia all’ingresso del lavoratore nel territorio dello Stato, avvenuto in forza di regolare nulla osta e correlato visto. Il mancato perfezionamento del rapporto di lavoro risultava pertanto ascrivibile in via esclusiva a circostanze estranee alla sfera di controllo del ricorrente.

Il Collegio aderisce all’orientamento secondo cui la liquidazione giudiziale della società promittente datrice di lavoro, unitamente all’irreperibilità del legale rappresentante, integra a pieno titolo una causa di forza maggiore per il lavoratore, il quale si è trovato nell’oggettiva impossibilità di adempiere all’obbligo di stipula del contratto di soggiorno. Ne deriva che la revoca automatica del nulla osta, senza considerare la rilevanza di eventi non imputabili allo straniero, si pone in contrasto con il principio di tutela del legittimo affidamento di chi ha fatto regolare ingresso in Italia sulla base di un titolo rilasciato dall’autorità statale.

La circostanza che il lavoratore non avesse ancora ottenuto il permesso di soggiorno non giustifica, secondo il Collegio, un diverso trattamento rispetto al lavoratore che perde il lavoro in costanza di permesso, atteso che l’impossibilità di stipulare il contratto è divenuta oggettiva per la cessazione coatta dell’attività d’impresa. L’amministrazione non poteva limitarsi a respingere automaticamente l’istanza, ma era tenuta a valutare la situazione sopravvenuta.

Il provvedimento impugnato è stato quindi annullato per difetto d’istruttoria e di motivazione, con ordine all’amministrazione di rideterminarsi sulla posizione del ricorrente al fine di valutare la possibilità di rilasciare il permesso per attesa occupazione. Il Collegio precisa che, nella nuova istruttoria, dovrà verificarsi la sussistenza dei presupposti originari per il regolare ingresso — con specifico riferimento all’adeguatezza reddituale della società promissaria — e l’assenza di ulteriori motivi ostativi, non potendosi ammettere il rilascio di un permesso di soggiorno laddove sia viziato il segmento procedimentale presupposto.

Le spese di lite sono state compensate in ragione della particolarità della fattispecie, mentre è stato confermato il decreto di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per incompletezza della documentazione allegata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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