Ottemperanza per la Carta docente: il TAR ordina al Ministero di eseguire il giudicato e nomina il commissario ad acta (TAR Sardegna n. 279 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, l’accertamento del diritto del docente di ruolo alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, per gli anni scolastici pregressi, contenuto in una sentenza del giudice del lavoro passata in giudicato, obbliga l’Amministrazione a dare completa esecuzione al dictum, nei termini e con le modalità ivi stabiliti. La notificazione del titolo esecutivo fa decorrere il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorso il quale il creditore può legittimamente proporre ricorso per l’ottemperanza. In caso di persistente inottemperanza dell’Amministrazione, il giudice amministrativo può nominare sin da subito un commissario ad acta, individuato in un dirigente della stessa Amministrazione, con facoltà di delega, affinché provveda in via sostitutiva all’esecuzione della sentenza.
Il Fatto
Un docente, a seguito del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Sassari, che gli aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, per un importo complessivo di € 2.500,00, agiva dinanzi al TAR Sardegna ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm., per ottenere l’ottemperanza al giudicato. Il ricorrente esponeva che, nonostante la notifica della sentenza e l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione alla pronuncia, fatta eccezione per il pagamento delle spese legali. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si costituiva in giudizio con un atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato. La sentenza del giudice del lavoro, passata in giudicato, era stata notificata al Ministero e, alla data di proposizione del ricorso, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 risultava ampiamente decorso senza che l’Amministrazione avesse proceduto all’adempimento. La natura dell’obbligo, consistente in un pagamento di somme di denaro in favore del ricorrente, ha configurato un’ipotesi di ottemperanza dovuta.
Il Collegio ha quindi accolto la domanda, condannando il Ministero a dare piena e completa esecuzione alla sentenza nel termine di 120 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, riconoscendo il beneficio della Carta. Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, ha nominato sin da ora un commissario ad acta nella persona del Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega a un dirigente dell’Ufficio scolastico regionale, il quale avrà 90 giorni di tempo dalla richiesta della parte per eseguire la sentenza. Il commissario potrà avvalersi, in caso di incapienza di fondi, dell’istituto del pagamento in conto sospeso di cui all’art. 14, comma 2, del medesimo d.l. n. 669/1996, senza che sia dovuto alcun compenso trattandosi di dipendente della stessa Amministrazione.
Infine, le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate in € 600,00, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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