Errore palese nel costo manodopera non vizia la gara (TAR Campania n. 1202 del 24.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il mero errore di compilazione che, nel bando e nel disciplinare di gara, quantifica il costo della manodopera in misura superiore rispetto alla relazione di progetto non integra una contraddittorietà degli atti idonea a impedire la formulazione dell’offerta, quando il quadro economico della relazione medesima consente di verificare matematicamente che la somma delle singole voci di costo corrisponde all’importo complessivo dell’affidamento e, al netto dei costi della sicurezza, alla base d’asta. L’errore palese e riconoscibile non è oggetto dell’art. 82 del d.lgs. n. 36 del 2023 e avrebbe potuto giustificare, al più, una richiesta di chiarimenti. L’operatore economico che non ha partecipato alla procedura e non ha impugnato clausole immediatamente escludenti non può contestare gli atti di indizione, con conseguente improcedibilità dei motivi aggiunti avverso l’aggiudicazione per difetto sopravvenuto di interesse.

Il Fatto

Una società operante nel settore dei servizi ambientali impugna gli atti della procedura aperta indetta per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti e spazzamento di un Comune, con ricorso notificato il 21 novembre 2025. La ricorrente deduce la contraddittorietà della documentazione di gara nella individuazione e nel calcolo del costo della manodopera, l’incapienza della base d’asta e la contraddittorietà del bando quanto ai punteggi massimi attribuibili all’offerta tecnica e a quella economica.

La società non ha preso parte alla procedura. Il Comune si costituisce eccependo l’inammissibilità del ricorso, per difetto di legittimazione e per mancata impugnazione di clausole immediatamente escludenti, e l’infondatezza nel merito. Respinta la domanda cautelare, la ricorrente propone motivi aggiunti avverso la determina di aggiudicazione, deducendo le conseguenze dell’incapienza della base d’asta sulla sostenibilità delle offerte in ragione dell’incremento del costo del lavoro.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prescinde dalle eccezioni e affronta il merito, ritenendo il ricorso introduttivo infondato. Quanto al primo motivo, il bando e il disciplinare quantificano il costo della manodopera in una cifra superiore a quella risultante dalla relazione di progetto, che indica per il personale un importo annuo e un totale quadriennale nettamente inferiori.

Tale divergenza non determina però contraddittorietà insanabile. La relazione tecnica reca un quadro economico in cui sono stimate tutte le voci di costo dell’affidamento, le spese generali e l’utile d’impresa: la loro somma corrisponde esattamente all’importo complessivo dell’appalto e, al netto dei costi della sicurezza, alla base d’asta. Il computo consente dunque di verificare matematicamente la correttezza del valore complessivo indicato negli atti di gara.

Ne segue che il maggiore costo della manodopera è frutto di errore palese e riconoscibile, che non impedisce la formulazione dell’offerta. Irrilevante è il criterio di gerarchia tra gli atti, poiché sia il bando sia il disciplinare rinviano espressamente alla relazione di progetto. Esclusa l’applicazione dell’art. 82 del d.lgs. n. 36 del 2023, la ricorrente avrebbe dovuto semmai chiedere chiarimenti.

Il Collegio respinge anche la tesi della sottostima legata al delta tra ore medie lavorate e monte ore teorico, poiché la documentazione di gara non indica alcun monte ore minimo obbligatorio. Quanto al maggior costo connesso all’accordo di adeguamento tabellare e al rinnovo del CCNL, l’incidenza non è quantificata dalla perizia di parte e, comunque, il calcolo non poteva tener conto di un accordo risalente all’ottobre 2025 e definito solo nel febbraio 2026.

È infondato anche il secondo motivo. L’allegato I indica il punteggio massimo dell’offerta tecnica in 90 punti e specifica i sette criteri con i relativi sub-criteri, la cui somma è matematicamente pari a 90: il diverso dato del disciplinare è quindi un palese errore. Al rigetto del ricorso introduttivo segue l’improcedibilità dei motivi aggiunti, per venir meno dell’interesse all’annullamento dell’aggiudicazione da parte di chi non ha partecipato alla gara. Le spese sono compensate in ragione della non corretta compilazione della documentazione di gara.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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