Offerta anomala e miglioria: le ore promesse devono essere effettive e dedicate (TAR Lazio n. 11934 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito del giudizio di anomalia dell’offerta, il sindacato del giudice amministrativo è limitato alla verifica di logicità, ragionevolezza e congruità dell’istruttoria, senza possibilità di sostituire la propria valutazione a quella della stazione appaltante. Le ore aggiuntive offerte come miglioria nell’offerta tecnica, ai fini dell’attribuzione del punteggio premiale, devono costituire un effettivo incremento di manodopera da dedicare alle attività migliorative. È legittima l’esclusione quando i giustificativi rivelano che le ore promesse in sede di offerta sono state ridimensionate e qualificate come mero “serbatoio” per lo svolgimento di attività a canone variabile, determinando una sottostima dei costi non compensabile con l’utile d’impresa dichiarato.
Il Fatto
Il costituendo RTI, risultato miglior offerente in una procedura indetta da Rete Ferroviaria Italiana per l’affidamento di un accordo quadro di facility management per le stazioni ferroviarie (lotto n. 5), veniva escluso all’esito della verifica di congruità della propria offerta. Il provvedimento di esclusione, basato sul verbale di verifica del 09/01/2026, rilevava una sottostima complessiva di € 3.555.310,50, derivante dalla differenza tra le ore annue dichiarate come miglioria in sede di offerta (105.040 ore) e quelle effettivamente rappresentate nei giustificativi (57.215 ore). L’operatore economico aveva offerto un incremento di 2 giorni di presenza settimanale per ogni stazione, ma nei chiarimenti aveva definito le ore di miglioria come un “serbatoio” di risorse da utilizzare anche per le attività a canone variabile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto le eccezioni preliminari di inammissibilità sollevate dalla stazione appaltante, ritenendo che le clausole di gara relative alla formulazione dell’offerta tecnica non avessero natura escludente e che la questione della carenza di interesse attenesse al merito del giudizio di anomalia. Nel merito, richiamando il principio secondo cui il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni in tema di anomalia dell’offerta non può estendersi oltre l’apprezzamento della loro intrinseca logicità e ragionevolezza, il Tribunale ha verificato la correttezza dell’operato di RFI. La disciplina di gara, ed in particolare l’art. 3.2 del Capitolato Tecnico, prevede l’attribuzione del punteggio premiale per l’incremento di presenza del personale, da destinare alle attività migliorative a canone fisso, senza intaccare le ore di lavoro ordinarie. I giustificativi presentati dal RTI hanno rivelato una gestione organizzativa che sovrappone le attività del canone fisso con quelle a canone variabile, impiegando le ore di miglioria per compensare attività diverse da quelle promesse in sede di offerta. La differenza tra le 105.040 ore annue dichiarate e le 57.215 ore rappresentate nei giustificativi integra una sottostima dei costi della manodopera, quantificata in € 1.185.103,50 annui, non compensabile con l’utile d’impresa dichiarato pari all’1,43%.
Quanto alla dedotta violazione del divieto di sindacare le scelte organizzative dell’impresa, il Collegio ha precisato che il giudizio di anomalia non si risolve in una sostituzione delle scelte imprenditoriali, ma accerta la sostenibilità complessiva dell’offerta. Nel caso di specie, l’incoerenza tra quanto promesso nell’offerta tecnica e quanto dichiarato nei giustificativi ha reso la valutazione di RFI immune da vizi di illogicità. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna del raggruppamento ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 2.500,00 oltre accessori.
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Nota della Redazione
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