Avviso orale e partecipazione procedimentale: legittimo il provvedimento del Questore (TAR Toscana n. 1330 del 11.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’avviso orale di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 159/2011 è atto meramente monitorio, per il quale la legge non prevede espressamente una fase di partecipazione procedimentale: il Questore può emanarlo senza indugio, valutando discrezionalmente se le circostanze consentano una comunicazione di avvio. L’eventuale omissione della comunicazione è comunque irrilevante quando il destinatario abbia esercitato le proprie facoltà nel procedimento di decisione del ricorso gerarchico, che assorbe e sostituisce il provvedimento impugnato sulla base di una nuova valutazione degli interessi. Il presupposto delle misure di prevenzione è la pericolosità del soggetto, desunta da elementi di fatto specifici e concreti, idonei a suffragare un giudizio prognostico sulla probabilità di commissione di reati. La nozione di dedizione abituale alla commissione di reati esige un quid pluris rispetto alla semplice abitualità e può essere integrata anche da un singolo episodio di rilevante gravità, purché inserito in un quadro indiziario complessivo non contestato.
Il Fatto
Il Questore di Livorno adottava un avviso orale nei confronti del ricorrente, ravvisando fondati e attuali motivi per ritenerlo abitualmente dedito alla commissione di reati, senza imporre le ulteriori misure preventive di cui al quarto comma della disposizione. Il provvedimento richiamava un procedimento penale per reati in materia di stupefacenti, nel quale era stata applicata la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, e i precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e la fede pubblica.
Il ricorso gerarchico proposto dal destinatario era respinto dal Prefetto, che valorizzava anche un singolo episodio criminale e il contesto di relazioni con soggetti gravati da analoghi pregiudizi. Il ricorrente impugnava così il decreto prefettizio, l’avviso orale e gli atti presupposti, deducendo la violazione delle garanzie partecipative e la carenza dei presupposti. Non avendo ottenuto la relazione di controdeduzioni della Questura, proponeva istanza di accesso e, dopo il deposito in giudizio del documento, depositava motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il primo motivo, relativo all’omessa comunicazione di avvio del procedimento. La censura è anzitutto superata dal rilievo che il ricorrente ha comunque esercitato le facoltà partecipative nel procedimento di decisione del ricorso gerarchico, che assorbe e sostituisce l’atto impugnato: richiama sul punto Cons. Stato, sez. III, n. 5089 del 2012.
Nel merito, la Sezione aderisce alla giurisprudenza prevalente secondo cui l’avviso orale è atto meramente monitorio, per il quale non è prevista una fase partecipativa. Il Questore può valutare discrezionalmente se emanare il provvedimento senza indugio, poiché il differimento può pregiudicare chi ha segnalato i fatti all’autorità di pubblica sicurezza. Richiama TAR Puglia, Bari, n. 996 del 2023, TAR Umbria n. 341 del 2023 e TAR Marche n. 120 del 2020.
Quanto ai presupposti della misura, il Tribunale richiama le proprie recenti pronunce e ribadisce che la pericolosità sociale va accertata mediante una valutazione tecnico-discrezionale fondata su elementi specifici e concreti. Assume rilievo centrale il duplice profilo della dedizione del soggetto ai reati e dell’attitudine offensiva degli stessi nei confronti della sicurezza e tranquillità pubblica. La dedizione implica che il soggetto abbia fatto del crimine un’abitudine e uno scopo della propria esistenza.
Nel caso concreto, a differenza delle fattispecie decise con le sentenze del 2024, gli atti impugnati evidenziano chiaramente il requisito soggettivo. Esso si radica sull’episodio che ha generato il procedimento penale, qualificato di rilevante gravità dal G.I.P., e sulle tre segnalazioni per reati di falso, ricettazione, riciclaggio e stupefacenti richiamate nelle controdeduzioni, la cui esistenza non risulta contestata.
Diventa così inutile l’insistenza sulla unicità del comportamento oggetto del procedimento penale: si tratta di episodio suscettibile di legittimare la misura anche isolatamente preso e comunque preceduto da ulteriori segnalazioni non contestate. Il ricorso e i motivi aggiunti sono respinti, con spese poste a carico del ricorrente e compensate per metà in ragione della fondatezza dell’istanza di accesso.
Nota della Redazione
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