Definizione alternativa del giudizio contabile con rito abbreviato e pagamento (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 110 del 20.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’accoglimento dell’istanza di rito abbreviato formulata dal convenuto e il tempestivo e regolare versamento della somma ritenuta congrua integrano una specifica modalità di definizione alternativa del giudizio, secondo la lettera e le finalità dell’art. 130, comma 1, c.g.c. Il pagamento in unica soluzione ed entro il termine perentorio assegnato con il decreto che accoglie l’istanza esaurisce la pretesa risarcitoria e preclude la pronuncia di condanna. Non ricorrono, in tale ipotesi, i presupposti processuali per la compensazione delle spese di giudizio ex art. 31, comma 3, del c.g.c.; le spese seguono pertanto la soccombenza e restano a carico del convenuto.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato in giudizio la convenuta, quale curatrice fallimentare, chiedendo la condanna al pagamento in favore del Ministero della Giustizia della somma di euro 11.308,11 oltre rivalutazione ed interessi legali, nonché delle spese legali. Il danno sarebbe derivato dall’indennizzo per la irragionevole durata della procedura fallimentare, dichiarata con sentenza del 22.10.1990 del Tribunale di Siracusa e chiusa con decreto del 02.03.2023.

Con decreto presidenziale del 18 settembre 2025 è stata fissata l’udienza del 4 febbraio 2026 per la discussione, con termine utile per la costituzione della convenuta fino al 15 gennaio 2026. Nel corso del giudizio la convenuta ha presentato memoria di costituzione e, contestualmente, istanza di definizione con rito abbreviato, offrendo il pagamento di euro 3.392,43, pari al 30% della somma contestata, con parere favorevole della Procura regionale intervenuto in data 12 dicembre 2025.

La Motivazione della Corte

Con decreto n. 3 del 2026, depositato il 17 febbraio 2026, il Collegio ha accolto la richiesta di rito abbreviato ai sensi dell’art. 130 del c.g.c., determinando in euro 3.392,43 la somma che la convenuta avrebbe dovuto versare in favore del Ministero della Giustizia entro trenta giorni, con onere di tempestivo deposito della documentazione attestante l’avvenuto pagamento.

Il 31 marzo 2026 entrambe le parti ed il Ministero della Giustizia hanno depositato prova del pagamento, eseguito con bonifico del 16 marzo 2026 e valuta del giorno seguente, unitamente alla relativa quietanza. Alla camera di consiglio del 1° aprile 2026 il Pubblico Ministero ha aderito alla richiesta di definizione del giudizio con sentenza ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c., in considerazione dell’avvenuto pagamento dell’importo indicato.

Il Collegio ha rilevato che la documentazione depositata — quietanza del Ministero della Giustizia prot. n. 1027121922833877 del 17.03.2026 — e la nota di pari data confermano che la convenuta ha provveduto al pagamento integrale della somma di euro 3.392,43 con versamento del 16 marzo 2026. Constatato che il versamento è stato eseguito in unica soluzione ed entro il termine perentorio assegnato con il decreto n. 3/2026, il giudizio deve essere definito ai sensi dell’art. 130 c.g.c..

Ai fini della qualificazione giuridica di tale modalità di definizione, la Corte ha richiamato il principio secondo cui l’accoglimento dell’istanza di rito abbreviato e il tempestivo e regolare versamento della somma ritenuta congrua valgono ad integrare una specifica modalità di definizione alternativa del giudizio, secondo la lettera e le finalità dell’art. 130, comma 1, c.g.c. (Corte dei conti Sez. giurisdizionale per la Regione Siciliana sent. 181/2019).

Per tali ragioni il Collegio ha escluso la sussistenza dei presupposti processuali per la compensazione delle spese di giudizio ex art. 31, comma 3, del c.g.c., liquidando le spese secondo la soccombenza a carico della convenuta nella misura di euro 130,72.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *