Concorso nel porto di armi: disponibilità comune e prognosi cautelare (Cass. pen. Sez. I n. 28820 del 29.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale del riesame che investa la consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente alla Corte suprema la sola verifica dell’adeguatezza e della congruenza logico-giuridica della motivazione, non il controllo delle censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze già esaminate dal giudice di merito. Ai fini del concorso nel porto o detenzione illegale di armi, è necessario che ciascun compartecipe abbia la disponibilità materiale dell’arma e si trovi in una situazione di fatto tale da poterne disporre in qualsiasi momento; il concorso non è escluso dall’appartenenza dell’arma a uno solo dei concorrenti quando questa sia nella disponibilità comune. In tema di esigenze cautelari, l’accertamento dell’attualità e concretezza del pericolo di reiterazione ex art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. richiede una prognosi complessiva su comportamenti, modalità del fatto e contesto socio-ambientale, non essendo richiesta l’individuazione di occasioni prossime facilitanti la riproduzione del reato, e può fondarsi su elementi fattuali anche in difetto di precedenti penali.

Il Fatto

Il Tribunale del riesame di Roma, con ordinanza del 27 gennaio 2026, accoglieva parzialmente l’appello del Pubblico ministero avverso il provvedimento del Gip del Tribunale di Viterbo del 24 giugno 2025, che non aveva convalidato il fermo di indiziato di delitto e aveva rigettato la richiesta di custodia cautelare in carcere nei confronti dell’indagato per reati in materia di armi e di stupefacenti. Il Pubblico ministero rinunciava al riesame quanto al tentato omicidio; il Tribunale rigettava l’appello per il reato sugli stupefacenti e lo accoglieva per quello sulle armi, ravvisando i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari sotto il duplice profilo del pericolo di reiterazione e di inquinamento probatorio, con applicazione della misura intramuraria.

La difesa proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi, censurando l’errore nella cronologia degli eventi, la ritenuta sussistenza del concorso nella detenzione e nel porto delle armi, la motivazione sulle esigenze cautelari e l’eccessiva afflittività della misura. Il Sostituto Procuratore generale concludeva per il rigetto.

La Motivazione della Corte

La Corte richiama anzitutto i principi che governano il sindacato di legittimità, ricordando che, secondo le Sezioni Unite n. 11 del 22/03/2000, al giudice di legittimità spetta verificare se il giudice di merito abbia adeguatamente dato conto delle ragioni della gravità del quadro indiziario, controllando la congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. In tema di intercettazioni, l’interpretazione del contenuto delle conversazioni e l’individuazione del contesto costituiscono attività proprie del giudizio di merito, censurabili solo per criteri inaccettabili o applicati in modo scorretto, secondo la costante giurisprudenza richiamata.

Sul primo motivo, la Corte ribadisce che, per la configurabilità del concorso nella detenzione o nel porto illegale di armi, occorre che ciascun compartecipe abbia la disponibilità materiale dell’arma e possa disporne in qualsiasi momento; il concorso non è escluso dall’appartenenza dell’arma a uno solo dei concorrenti quando questa sia nella comune disponibilità, ovvero quando i soggetti, viaggiando sulla stessa auto, partecipino consapevolmente al porto. Nel caso concreto, il Tribunale del riesame ha fatto corretta applicazione di tali principi, avendo rilevato che l’indagato trasportava sul veicolo in uso persone armate verso la piazza di spaccio.

La Corte chiarisce poi che resta ferma, nel prosieguo delle indagini, la necessità di verificare se il ricorrente avesse la detenzione delle armi, disponendone già in precedenza, o se il suo apporto si sia limitato al porto nella fase del trasporto, richiamando il principio secondo cui il porto illegale assorbe per continenza la detenzione solo quando questa inizi contestualmente al porto e vi sia prova che l’arma non fosse prima detenuta. Irrilevanti, ai fini del concorso, sono sia la circostanza che gli spacciatori avessero già la disponibilità di armi, sia l’esclusione del concorso nell’omicidio o nello spaccio: si tratta di condotte autonome, che possono sussistere indipendentemente.

Quanto al secondo motivo, la Corte osserva che il pericolo di reiterazione ex art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. richiede una prognosi sulla rigorosa e complessiva valutazione dei comportamenti e delle modalità del fatto, in rapporto alle attuali condizioni dell’indagato, non essendo necessaria l’individuazione di occasioni prossime facilitanti la riproduzione del reato, e può fondarsi su elementi fattuali anche in difetto di precedenti penali. Il Tribunale ha ancorato il giudizio a elementi concreti — natura e gravità del reato, modalità della condotta, collegamenti con ambienti del narcotraffico, condotta successiva — e non a mere clausole di stile; le allegazioni difensive, non corredate dagli atti richiamati, non superano il vaglio di autosufficienza del ricorso.

Sul terzo motivo, relativo all’inquinamento probatorio, la Corte richiama il principio per cui la relativa valutazione va effettuata con riferimento sia alle prove da acquisire sia alle fonti già acquisite, a nulla rilevando lo stato avanzato o la conclusione delle indagini, non esaurendosi l’esigenza di salvaguardare la genuinità della prova alla chiusura delle indagini preliminari. Sul quarto motivo, infine, il rigetto si fonda sulla logicità dell’argomentazione del Tribunale, che ha ritenuto la custodia in carcere unica misura idonea a interrompere il legame criminale. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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