Farmacia aperta dopo la revoca della concessione e illegittima sospensione dall’esercizio professionale (Cass. pen. Sez. III n. 30318 del 10.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Integra il reato di cui all’art. 3 della legge n. 362 del 1991 non solo la condotta di chi apra ex novo una farmacia senza titolo, ma anche quella di chi ne prosegua l’esercizio dopo la revoca del provvedimento concessorio inizialmente rilasciato. Le espressioni “apre” e “assume l’esercizio” vanno lette in senso dinamico, comprensivo di ogni fase di gestione sine titolo, in coerenza con la ratio della norma, volta a evitare l’esercizio dell’attività in assenza delle autorizzazioni richieste. La sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte di cui all’art. 35 cod. pen. non consegue alla condanna per contravvenzione punita con la sola ammenda, né al mero richiamo all’art. 32 cod. pen., che riguarda la diversa interdizione legale.

Il Fatto

Il Giudice di pace di Grumello del Monte, con sentenza del 17 luglio 2025, condannava il ricorrente, farmacista, alla pena di 600 euro di ammenda per il reato di cui all’art. 3 della legge n. 362 del 1991, contestatogli per avere assunto l’esercizio di una farmacia comunale in mancanza della prescritta autorizzazione, revocata. Con la stessa pronuncia applicava la pena accessoria della sospensione dell’esercizio della professione di farmacista per un anno.

Avverso la sentenza il condannato proponeva ricorso per cassazione con due motivi: la contestazione del giudizio di colpevolezza, sul presupposto di avere proseguito l’attività solo per garantire la continuità del servizio su indicazione dell’autorità sanitaria, e la censura della statuizione sulla pena accessoria, per l’errato richiamo all’art. 32 cod. pen.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è infondato. La Corte ricostruisce la fattispecie: l’autorità sanitaria competente aveva revocato la concessione relativa alla farmacia e, con comunicazione del 23 ottobre 2020, ne aveva ordinato la chiusura immediata. Il controllo del 29 ottobre 2020 accertava che la farmacia era ancora aperta, con l’insegna accesa, e che nei giorni precedenti erano stati venduti farmaci e integratori, con ricevimento di numerose confezioni.

La Corte afferma che l’art. 3 della legge n. 362 del 1991, nel sanzionare chi apre una farmacia senza autorizzazione, si riferisce anche a chi continui a tenere aperta la farmacia dopo la revoca del provvedimento concessorio. L’interpretazione, oltre a non contrastare con il dato letterale, è coerente con la ratio della norma, data la peculiare natura dei prodotti commercializzati, e impone di attribuire alle espressioni normative un significato dinamico, riferito anche alla fase funzionale della gestione.

Le doglianze sulla responsabilità, osserva la Corte, sollecitano una diversa lettura del materiale probatorio, inammissibile in sede di legittimità a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità. Sul punto richiama la giurisprudenza consolidata (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), secondo cui sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto e l’adozione di nuovi parametri di valutazione.

È invece fondato il secondo motivo. La sospensione dell’esercizio della professione applicata dal Giudice di pace non è legittima: non pertinente è il richiamo all’art. 32 cod. pen., riferito alla diversa interdizione legale nei casi di condanna all’ergastolo o alla reclusione non inferiore a cinque anni. Né opera l’art. 35 cod. pen., che subordina la sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte alla condanna per contravvenzione commessa con abuso della professione, quando la pena inflitta non è inferiore a un anno di arresto, mentre nel caso di specie è stata irrogata la sola ammenda di 600 euro.

La sentenza è pertanto annullata senza rinvio limitatamente all’applicazione della pena accessoria, eliminata ai sensi dell’art. 620, lett. l), cod. proc. pen., con rigetto del ricorso nel resto. La Corte precisa infine che al momento della pronuncia impugnata non era maturato il termine quinquennale di prescrizione e che, per il periodo successivo, opera il regime dell’improcedibilità di cui all’art. 344-bis cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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