Sopravvenuta carenza di interesse e soccombenza virtuale nel processo paesaggistico (Cons. Stato n. 4073 del 13.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’appello avverso la sentenza che ha respinto l’impugnazione di un’autorizzazione paesaggistica va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more del giudizio, il progetto divenga irrealizzabile e tutte le parti ne chiedano la declaratoria. La condanna alle spese presuppone in tal caso la verifica della soccombenza virtuale, da condurre accertando la fondatezza dell’impugnazione. Il giudice deve cioè stabilire se, in tesi, il ricorso sarebbe stato accolto: laddove sussistano profili di fondatezza, le spese vanno compensate. In materia paesaggistica l’accertamento dell’interesse a ricorrere si radica nella vicinitas, rafforzata da elementi indiziari di pregiudizio.
Il Fatto
Taluni proprietari e usufruttuari di unità abitative genovesi impugnavano davanti al TAR Liguria l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune alla società controinteressata per una piscina pubblica con sottostante struttura commerciale, insieme agli atti presupposti, tra cui i pareri della Commissione locale per il paesaggio e quelli della Soprintendenza.
Il TAR respingeva il ricorso, dichiarandolo inammissibile per carenza di interesse, non ritenendo sufficiente la mera vicinitas e richiamando la sentenza dell’Adunanza plenaria n. 22 del 2021; nel merito, lo riteneva comunque infondato. I ricorrenti appellavano con sei motivi. Nelle more, la società e il Comune rappresentavano che l’opera non era mai stata avviata, che l’autorizzazione era decaduta e che una delibera consiliare aveva variato la destinazione dell’area a servizi pubblici, rendendo irrealizzabile il progetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, come del resto richiesto da tutte le parti. Osserva però che la società appellata ha domandato la condanna alle spese: occorre quindi verificare la soccombenza virtuale, secondo l’orientamento richiamato della Sez. III n. 425 del 2025.
Sul piano dell’interesse a ricorrere, il Collegio ritiene errata la declaratoria di inammissibilità del TAR. L’Adunanza plenaria n. 22 del 2021 ha escluso che la vicinitas basti per i titoli edilizi, ma non si è pronunciata sui titoli paesaggistici. Milita per la sufficienza del criterio, in ambito ambientale, la sentenza della Sez. IV n. 4639 del 2022, secondo cui la vicinitas è elemento di per sé qualificante della legittimazione e dell’interesse, soprattutto quando si denuncino rischi per la salute.
Gli appellanti hanno inoltre dimostrato, con perizia e repertorio fotografico, la compromissione derivante dal carico urbanistico, dal deprezzamento e dalla perdita di luce e panorama. Il ricorso, dunque, era ammissibile. Passando al merito, il Collegio esamina, per economia dei mezzi, il primo motivo, relativo all’art. 35 delle norme di attuazione del P.T.C.P..
La censura è fondata. L’invasivo progetto, contiguo a una chiesa seicentesca e a ville signorili d’epoca, avrebbe compromesso l’identità e la leggibilità dell’assetto preesistente, esattamente ciò che la norma di mantenimento intende evitare. Il verde pubblico è stato poi salvaguardato dalla stessa amministrazione con la delibera del Consiglio comunale n. 37 del 2023, che ha reso di fatto impossibile l’intervento.
Emergendo profili di fondatezza dell’appello, le spese possono essere compensate.
Nota della Redazione
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