La confisca per equivalente all’amministratore non è una pena sproporzionata (Cass. pen. Sez. 3 n. 2707 del 23.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La confisca per equivalente a carico dell’amministratore di società, prevista dall’art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000, non integra una “pena sproporzionata” ai sensi dell’art. 49, § 3, CDFUE, conservando natura e funzione di misura di sicurezza patrimoniale a carattere ripristinatorio. Nei reati tributari il profitto si identifica nel risparmio d’imposta e si radica nel patrimonio dell’ente beneficiario; la confisca per equivalente opera in via sussidiaria rispetto a quella diretta, quale rimedio sostitutivo contenuto nel valore del profitto non recuperabile, senza assumere autonoma finalità punitiva. L’amministratore destinatario dell’ablazione non è terzo estraneo ma autore dell’illecito, sicché la misura può colpirlo a prescindere dall’effettiva percezione del profitto, rilevando la riconducibilità soggettiva della condotta. Il giudizio di proporzionalità non è condotto mediante il ragguaglio di cui all’art. 135 cod. pen., inapplicabile alle misure di sicurezza patrimoniali.

Il Fatto

Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Foggia disponeva il sequestro preventivo, in forma diretta e per equivalente, dei saldi attivi e dei valori nella disponibilità di una società e, in caso di incapienza, del suo legale rappresentante, fino alla concorrenza di oltre sedici milioni di euro, quale profitto del reato di omesso versamento di imposte. L’indagato, nella duplice veste di amministratore e di persona fisica colpita dall’ablazione, proponeva istanza di revoca, rigettata dal Gip e, su appello, dal Tribunale di Foggia.

Avverso l’ordinanza di rigetto l’interessato ricorreva per cassazione, deducendo la natura punitiva e sproporzionata della misura, nonché l’omessa rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità dell’art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente ribadito che il ricorso avverso le ordinanze in materia di sequestro è ammissibile esclusivamente per violazione di legge, nozione che ricomprende i vizi motivazionali radicali, tali da rendere il provvedimento privo dei requisiti minimi di coerenza e completezza, secondo il principio delineato dalle Sezioni Unite n. 25932 del 2008, Ivanov.

Con riferimento alla dedotta natura punitiva, la Corte ha escluso che la motivazione del Tribunale fosse omessa o apparente. I giudici di merito avevano accertato che l’evasione era stata realizzata tramite un sistema di società schermo riconducibili all’indagato e avevano individuato nel risparmio di spesa derivante dal mancato versamento di IVA e IRES il profitto colpito dal vincolo. Su tali basi, il Tribunale aveva correttamente escluso che la confisca per equivalente integrasse una “pena sproporzionata” ai sensi dell’art. 49, § 3, CDFUE, valorizzando la funzione ripristinatoria dell’istituto.

La Sesta sezione penale ha quindi affermato che la confisca per equivalente non sposta l’ablazione dall’utilità illecita alla persona fisica, ma opera come rimedio sostitutivo della confisca diretta, rigorosamente contenuto nel valore del profitto non più recuperabile da chi lo ha conseguito. L’amministratore, autore della condotta penalmente rilevante, non è un soggetto terzo ed estraneo: la misura può legittimamente colpirlo a prescindere dall’effettivo arricchimento personale, rilevando la riconducibilità soggettiva della condotta.

Quanto al criterio di proporzionalità, la Corte ha ritenuto inconferente il richiamo all’art. 135 cod. pen., disposizione che disciplina esclusivamente il ragguaglio tra pene detentive e pecuniarie, non estensibile alle misure di sicurezza patrimoniali. Parimenti non pertinente è stato giudicato il richiamo alla sentenza n. 7 del 2025 della Corte costituzionale, riferita alla confisca obbligatoria di beni utilizzati per il reato e non al profitto illecitamente ottenuto.

La Corte ha infine escluso la fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000, poiché il Tribunale aveva risolto il thema decidendum attraverso una interpretazione conforme della disposizione, qualificando la confisca come misura ripristinatoria e sussidiaria. Il mancato esame espresso della questione non integra omessa pronuncia, essendo la censura implicitamente disattesa dalla motivazione incompatibile con il suo accoglimento. Il ricorso è stato rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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