Silenzio-rigetto non formato se manca il parere della Soprintendenza (TAR Campania n. 686 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In ipotesi di istanza congiunta di sanatoria edilizia e di accertamento di compatibilità paesaggistica, i termini per la formazione del silenzio-rigetto ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 non decorrono dalla presentazione della domanda, ma solo dall’adozione del parere della competente Soprintendenza. Sarebbe contrario al principio di ragionevolezza ritenere formato il silenzio-diniego quando il Comune non abbia neppure sollecitato l’Autorità di tutela a esprimersi sulla compatibilità postuma. Ne consegue che il ricorso proposto avverso un silenzio che non si è ancora perfezionato è inammissibile, per difetto dell’interesse a ricorrere.
Il Fatto
I ricorrenti sono titolari di un compendio immobiliare adibito ad attività commerciali in zona sottoposta a vincolo paesaggistico. Con ordinanza n. 3/2025 il Comune ha ingiunto la demolizione di una serie di opere, tra cui un manufatto leggero adibito a postazione di front office, un vano porta ricavato nella pannellatura in legno e la modifica d’uso di un preesistente box garage a laboratorio e retro sala.
Il 15.04.2025 i ricorrenti hanno presentato istanza di accertamento di conformità urbanistica e paesaggistica, ai sensi degli art. 36 d.P.R. n. 380/2001 e art. 181 d.lgs. n. 42/2004. Ritenendo che il Comune non avesse definito il procedimento con atto espresso, hanno impugnato il silenzio-rigetto che assumevano formatosi, deducendo la carenza del preventivo parere vincolante dell’Autorità di tutela e la violazione del giusto procedimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie l’eccezione di inammissibilità proposta dal Comune resistente. Dalla documentazione versata in atti emerge che l’Amministrazione ha avviato l’iter di valutazione della compatibilità paesaggistica e ha sottoposto la pratica all’esame della Commissione Locale per il Paesaggio. Nella seduta del 27.11.2025 la Commissione ha sospeso l’esame, rilevando la carenza documentale.
Con nota del 27.11.2025, comunicata ai ricorrenti e al loro tecnico, l’Amministrazione ha richiesto le necessarie integrazioni documentali, disponendo che nelle more la pratica restasse sospesa e che i termini per la conclusione del procedimento ripartissero dalla ricezione degli atti richiesti. Alla data della decisione i ricorrenti non avevano ancora depositato la documentazione integrativa.
Il Collegio richiama il principio per cui, in ipotesi di istanza congiunta di sanatoria e di compatibilità paesaggistica, i termini per la formazione del silenzio-rigetto ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 decorrono solo dall’adozione del parere della competente Soprintendenza (TAR Campania, Salerno, Sez. II, n. 2136 del 2022). Ritenere formato il silenzio-diniego quando il Comune non abbia neppure sollecitato l’Autorità di tutela contrasterebbe con il principio di ragionevolezza.
Ne discende che, nella specie, il silenzio-rigetto non si è formato, con conseguente inammissibilità del ricorso. La natura processuale della decisione giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
Nota della Redazione
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