Esecuzione del giudicato e commissario ad acta nel silenzio dell’Amministrazione (TAR Toscana n. 1629 del 23.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertato il passaggio in giudicato del titolo esecutivo e l’inerzia dell’Amministrazione debitrice, ordina l’esecuzione del giudicato entro un termine determinato. La nomina del commissario ad acta può essere disposta sin d’ora, con funzione sostitutiva per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, senza necessità di una nuova iniziativa del creditore se non la relativa richiesta. Il ritardo nell’esecuzione giustifica la condanna dell’Amministrazione alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sulle somme dovute e decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento. L’ammissibilità del ricorso presuppone la notificazione del titolo e l’inutile decorso del termine di centoventi giorni.

Il Fatto

Con una sentenza del Tribunale Ordinario di Lucca, Sezione Lavoro, il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato a corrispondere al ricorrente la somma di euro 1.553,05 a titolo di retribuzione professionale docenti, per il periodo lavorato con contratti a tempo determinato negli anni scolastici 2018/2019 e 2020/2021.

Il titolo è passato in giudicato e non risulta eseguito. Il creditore ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempienza e la condanna dell’Amministrazione alla penalità di mora. Il Ministero si è costituito con memoria di stile.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta anzitutto il profilo dell’ammissibilità. Dagli atti risulta che la sentenza da ottemperare è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria competente, che è stata notificata al Ministero presso la sede reale e che è inutilmente decorso il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con la l. n. 30/1997.

Nel merito, il ricorso è fondato. Il Collegio rileva che non risulta dagli atti alcuna esecuzione del giudicato. Ordina pertanto al Ministero di dare esecuzione entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, corrispondendo quanto liquidato.

Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà, entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, successiva all’inutile decorso del termine assegnato all’Amministrazione.

Il ritardo maturato giustifica infine la condanna alla penalità di mora in misura pari agli interessi legali sulle somme complessivamente dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino al saldo, secondo l’art. 114, comma 4, lett. e), penultimo periodo, cod. proc. amm., novellato dall’art. 1, comma 781, lett. a), l. n. 208/2015. Le spese seguono la soccombenza, sono distratte in favore dei procuratori antistatari e liquidate tenendo conto del carattere seriale e della non elevata complessità della causa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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