Preavviso di diniego va comunicato personalmente non solo pubblicato sul sito (TAR Campania n. 4062 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È illegittimo il preavviso di diniego sull’istanza di emersione comunicato mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione, quando i destinatari siano soggetti identificati e reperibili e i loro recapiti risultino noti all’amministrazione. Il ricorso alla forma di pubblicità prevista dall’art. 21-bis della legge n. 241/1990 è eccezionale e presuppone l’impossibilità o la particolare gravosità della comunicazione personale per il numero dei destinatari. La mancata indicazione di un indirizzo PEC da parte dell’istante non giustifica la deroga al dovere di comunicazione individuale, che si traduce in una sostanziale elusione delle garanzie partecipative. La pretermissione di tali garanzie assume rilievo sostanziale quando abbia impedito la produzione della documentazione utile a dimostrare il requisito reddituale, con conseguente annullamento del provvedimento e obbligo di riesame in contraddittorio.
Il Fatto
I ricorrenti impugnano il decreto con cui la Prefettura di Napoli ha rigettato l’istanza di emersione presentata dal datore di lavoro in favore della lavoratrice, per lo svolgimento di prestazioni di badante e collaboratrice domestica. Il diniego si fonda sulla mancata dimostrazione della capacità reddituale del datore di lavoro ad assumere la cittadina straniera.
La controversia giunge davanti al giudice amministrativo dopo che il Tribunale civile di Nola, con sentenza n. 2173 del 2025, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo. I ricorrenti deducono la violazione delle garanzie partecipative, per non avere l’amministrazione comunicato il preavviso di diniego, e il difetto di motivazione e di istruttoria, avendo il datore di lavoro documentato un reddito annuo sufficiente per gli anni dal 2021 al 2025.
La Motivazione della Corte
L’amministrazione ha sostenuto di avere notificato il preavviso mediante pubblicazione sul sito istituzionale, in assenza di un valido indirizzo PEC indicato nell’istanza di emersione, ai sensi dell’art. 21-bis della legge n. 241/1990. Il Collegio accoglie la censura assorbente di difetto di partecipazione, con conseguente difetto di istruttoria.
Il Collegio richiama un proprio precedente in caso analogo (TAR Napoli n. 1743 del 2026) e ribadisce che la pubblicazione sul sito istituzionale della Prefettura non costituisce modalità legittima di notifica del preavviso. Tale forma di pubblicità, per il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati, è consentita solo quando, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa.
Nel caso di specie i destinatari erano due, datore di lavoro e lavoratrice, e non risulta che fossero irreperibili. I loro recapiti erano noti all’amministrazione: gli indirizzi fisici sono indicati nello stesso preavviso di diniego e nell’Unilav di assunzione. Non sussisteva, dunque, alcun presupposto per derogare alla comunicazione personale.
La mancata indicazione di un indirizzo PEC da parte dell’istante non può giustificare il ricorso a una modalità di notifica impersonale e di incerta efficacia. Essa si traduce in una sostanziale elusione del dovere di comunicazione individuale. Il Collegio sottolinea che, nel caso concreto, la pretermissione delle garanzie partecipative assume rilievo sostanziale e non meramente formale: l’omessa comunicazione ha impedito agli interessati di produrre la documentazione reddituale, depositata solo in giudizio, a supporto del requisito richiesto.
Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e obbligo per l’amministrazione di riesaminare l’istanza di emersione, previa corretta instaurazione del contraddittorio con il datore di lavoro e la lavoratrice. Le spese di lite sono compensate in considerazione delle peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
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