Errore materiale dell’agente contabile e regolarizzazione del conto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 43 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’errore materiale commesso dall’agente contabile nella redazione del conto giudiziale, consistente nell’omessa indicazione di partecipazioni societarie e nella determinazione delle stesse al valore nominale anziché al patrimonio netto, non integra di per sé una irregolarità sanzionabile ove l’agente si sia attenuto alle indicazioni contenute in una circolare del Presidente della Sezione giurisdizionale. La Sezione può disporre con ordinanza collegiale la regolarizzazione del conto, assegnando all’agente un termine per una nuova verifica. Depositato il conto integrato nel termine, il giudizio si conclude con il discarico dell’agente contabile. Le spese di giudizio sono compensate in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, ravvisate nel mutamento della giurisprudenza.
Il Fatto
La vicenda ha ad oggetto il giudizio di conto relativo alla gestione, da parte di un agente contabile di una Camera di commercio, di titoli azionari e partecipazioni societarie per un periodo dell’anno 2023. Il conto giudiziale era stato depositato nell’autunno 2023 e la relazione di discarico del magistrato istruttore aveva concluso per la declaratoria di regolarità.
La Procura regionale esprimeva avviso ostativo rilevando che nella documentazione allegata erano indicate solo alcune delle partecipazioni possedute e che i valori erano stati rendicontati al valore nominale anziché al valore attuale desumibile dal patrimonio netto. Il Presidente della Sezione fissava l’udienza di discussione. All’esito, la Sezione disponeva con ordinanza collegiale che l’agente regolarizzasse il conto entro un termine, fissando nuova udienza per la prosecuzione del giudizio.
La Motivazione della Corte
La questione sottoposta alla Sezione riguarda la valutazione della regolarità del conto giudiziale a fronte delle contestazioni della Procura regionale. Il percorso argomentativo muove dalla qualificazione dell’omissione come errore materiale e non come condotta irregolare imputabile all’agente.
La Sezione rileva che l’agente aveva operato in base alla circolare del Presidente della Corte dei conti – Sez. Giurisdizionale dell’Emilia Romagna del 13 giugno 2023, quanto alla scelta del criterio di determinazione del valore delle quote di partecipazione oggetto del conto. Tale dato esclude che l’omessa inclusione di ulteriori partecipazioni e la valutazione al valore nominale possano essere addebitate all’agente come violazione dei propri obblighi.
Su queste basi, con ordinanza n. 93 del 2025, la Sezione aveva già disposto che l’agente contabile, entro sessanta giorni dalla comunicazione, provvedesse — tramite un’ulteriore verifica dei conti — a regolarizzare il conto. L’ordinanza ha quindi assolto una funzione di regolarizzazione preventiva, consentendo all’agente di correggere l’errore materiale senza che il giudizio si concludesse in senso sfavorevole.
In data 29.1.2026 l’agente ha dato corso all’ordinanza collegiale depositando il conto delle partecipazioni al valore netto. La Sezione prende atto dell’adempimento e, sussistendo la regolarizzazione, dichiara che il conto può essere discaricato.
Quanto alle spese, la Sezione osserva che non può disporsi in maniera conforme a quanto chiesto dalla Procura regionale, avendo il P.R. concluso per “nulla per le spese”, atteso che vi è stata costituzione del convenuto. La Sezione ravvisa quindi gravi ed eccezionali ragioni, individuate nel mutamento della giurisprudenza, che giustificano la compensazione delle spese. Il dispositivo dichiara la regolarità del conto giudiziale e compensa le spese.
Nota della Redazione
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