Pensione privilegiata militare: ascrizione tabellare per esiti funzionali del carcinoma (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 1 del 02.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione privilegiata dei militari, il giudice contabile, investito dell’impugnazione del verbale della Commissione Medica Ospedaliera, non è vincolato all’ascrizione tabellare ivi operata e può discostarsene sulla base del parere del Collegio medico legale dello Stato Maggiore della Difesa. Quando il parere risulti fondato su attendibili elementi di fatto, adeguato supporto medico-scientifico e motivazione coerente, e le parti non abbiano formulato specifiche osservazioni, il giudice vi aderisce integralmente. Ai fini dell’ascrizione non rileva il solo esito oncologico, ma il complesso degli esiti funzionali della patologia tumorale, valutabili anche per cumulo. L’INPS è l’unico ente competente in materia di trattamenti pensionistici militari successivi al 2010, con conseguente difetto di legittimazione passiva del Ministero della Difesa.
Il Fatto
Il ricorrente, maresciallo dell’Aeronautica Militare in servizio presso un aeroporto militare, ha contratto un carcinoma del rinofaringe accertato nel 2015. L’infermità è stata riconosciuta dipendente da causa di servizio e il militare, giudicato permanentemente non idoneo, è stato collocato in congedo e ammesso a pensione privilegiata di prima categoria con superinvalidità.
In sede di rinnovo del trattamento, la Commissione Medica Ospedaliera ha riclassificato l’infermità nella Tabella A, Categoria VIII. Il ricorrente ha impugnato il verbale chiedendo il riconoscimento della prima categoria o, in subordine, di una categoria più favorevole. L’INPS ha chiesto la cessazione della materia del contendere, avendo ripristinato il trattamento di prima categoria per due annualità. Il Ministero della Difesa ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
La Motivazione della Corte
Il giudice ha anzitutto dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Difesa. Il ricorso investe la valutazione medico-legale della CMO e, per i trattamenti successivi al 2010, l’ente competente in via esclusiva è l’INPS, correttamente evocato e non contestante la propria legittimazione.
Ha poi escluso la cessazione della materia del contendere. Il provvedimento di ripristino dell’INPS, richiamando l’art. 68 del d.P.R. n. 1092/1973, prevede il ritorno alla prima categoria per sole due annualità e la successiva conferma dell’ottava. Permane quindi l’interesse del ricorrente all’accertamento definitivo dell’ascrizione tabellare.
Nel merito, il giudice ha aderito alle conclusioni del Collegio medico legale. Il parere è fondato su attendibili elementi di fatto, su un adeguato supporto medico-scientifico ed è adeguatamente motivato. L’ordinanza istruttoria aveva chiesto di chiarire se le infermità, anche per cumulo, fossero ascrivibili alla Categoria I o ad altra categoria diversa dall’VIII.
Il giudice ha sottolineato che alle parti era stato assegnato termine per osservazioni sulle conclusioni peritali e che nessuna contestazione è pervenuta. L’assenza di censure, unita alla correttezza metodologica della relazione, consente di condividerne integralmente le valutazioni.
Il Collegio ha valorizzato, da un lato, la gravità della patologia tumorale, già riconosciuta come dipendente da causa di servizio e arrestata grazie ai trattamenti; dall’altro, i significativi esiti funzionali (disgeusia, ipoacusia, xerostomia, edentulia, anosmia). Ha quindi ritenuto che l’infermità, nel suo insieme, sia ascrivibile alla Tabella A, terza categoria, in coerenza con la percentuale di invalidità civile riconosciuta dall’INPS.
La Corte ha dichiarato il diritto alla pensione privilegiata di terza categoria e condannato l’INPS al pagamento della pensione rideterminata, degli arretrati, degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, oltre alle spese di lite, compensate per ogni altro rapporto processuale.
Nota della Redazione
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